Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 170/1949

Applicazione dell'art. 3 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, concernente il trattamento economico del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine o di altri ordigni esplosivi in mare.

Pubblicato: 04/05/1949 In vigore dal: 22/02/1949 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1949, n. 170

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 170/1949 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1949, n. 170 ## Applicazione dell'art. 3 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, concernente il trattamento economico del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine o di altri ordigni esplosivi in mare. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615 , che stabilisce il trattamento economico del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare, ed in particolare l'art. 3 di esso; Visto l' art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ; Udito il parere del Consiglio superiore di marina; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la, difesa, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la, previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Il personale della Marina militare addetto alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare per acquistare, ai sensi dell' art. 3 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615 , il diritto ai benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore dei combattenti e reduci di guerra, deve risultare in possesso dei seguenti requisiti: a) aver prestato servizi particolarmente rischiosi, intendendosi come tali quelli compiuti dai componenti gli stati maggiori o gli equipaggi delle navi adibite al dragaggio delle mine in mare e dagli appartenenti, come elementi costitutivi, ai "Nuclei sminamento porti" od ai "Gruppi disattivazione mine" costituiti presso i Comandi marittimi costieri della, Marina militare; b) aver prestato tali servizi per un periodo non inferiore a giorni novanta, anche se non consecutivi. Tale periodo minimo non è richiesto per coloro che siano rimasti feriti, mutilati o invalidi per cause inerenti allo espletamento dei servizi predetti.

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