Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1711/1961

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane delle province di Parma e Ravenna.

Pubblicato: 12/05/1962 In vigore dal: 26/12/1961 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1711

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1711/1961 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1711 ## Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane delle province di Parma e Ravenna. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 1 luglio 1959, n. 711 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visti, per la provincia di Parma: - l'accordo collettivo 9 aprile 1956, sulla misura della paga base e della indennità di contingenza per i dipendenti dalle aziende artigiane; - l'accordo collettivo 13 giugno 1956, sulla valutazione dell'indennità di mensa nel computo delle varie indennità per i dipendenti dalle aziende artigiane; - l'accordo collettivo 22 novembre 1956, sul pagamento della natalizia ai dipendenti delle aziende artigiane, tutti stipulati tra l'Associazione Provinciale Liberi Artigiani, la Federazione Provinciale Parmense dello Artigianato e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale, la Camera Sindacale del Lavoro, cui ha aderito, in data 2 ottobre 1959, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; - il contratto collettivo 18 ottobre 1957, e relativa tabella per il trattamento dei dipendenti dalle aziende artigiane del marmo, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Liberi Artigiani, la Federazione Parmense dell'Artigianato, il Gruppo delle Imprese Artigiane e il Sindacato Provinciale Edili e Affini - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Lavoratori C.I.S.L. -, la Camera Sindacale del Lavoro - U.I.L. -; - l'accordo collettivo 8 luglio 1955, per il conglobamento della paga base e della indennità di mensa dei dipendenti da aziende artigiane; - il contratto collettivo 11 luglio 1958, e relativa tabella, per i dipendenti dalle aziende artigiane del settore legno ed affini; - il contratto collettivo 21 luglio 1958, e relativa tabella per i dipendenti dalle aziende artigiane del settore ferro-metalli - l'accordo collettivo 25 maggio 1959, sulla misura della indennità di contingenza per i dipendenti dalle aziende artigiane; tutti stipulati tra l'Associazione Provinciale dei Liberi Artigiani, la Federazione Parmense dell'Artigianato, il Gruppo delle Imprese Artigiane e la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Lavoratori - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale del Lavoro - U.I.L. -, cui ha aderito, in data 2 ottobre 1959, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori: - il contratto collettivo 1 ottobre 1959, per i lavoratori dipendenti dai caseifici artigiani, stipulato tra il Gruppo delle Imprese Artigiane e la Federazione Provinciale Industrie Alimentari, la Federazione Provinciale Lavoratori dell'Alimentazione, la Camera sindacale del Lavoro: al quale ha aderito, in pari data, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Visti, per la provincia di Ravenna: - l'accordo collettivo 27 ottobre 1947, per i dipendenti dalle aziende tipografiche artigiane, stipulato tra l'Associazione Artigiani e il Sindacato Poligrafici e Cartai - l'accordo collettivo 16 maggio 1956, relativo alla indennità di mensa per i dipendenti dalle aziende artigiane del legno, stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani e la Federazione Autonoma Provinciale degli Artigiani, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, l'Unione Provinciale - C.I.S.L. -; - l'accordo collettivo 21 maggio 1956, relativo alla indennità di mensa per i dipendenti dalle aziende artigiane di installazione di impianti idraulici stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 16 maggio 1956; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6, 7, 8, 9, 32, della provincia di Parma in data 2, 5, 16 marzo 1960, 31 maggio 1960, n. 5 della provincia di Ravenna, in data 30 giugno 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della Previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività artigiane per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Parma, l'accordo collettivo 9 aprile 1956, relativo alla misura della paga base e della indennità di contingenza, l'accordo collettivo 13 giugno 1956, relativo alla valutazione della indennità di mensa nel computo delle varie indennità, l'accordo collettivo 22 novembre 1956, relativo al pagamento della gratifica natalizia, il contratto collettivo 18 ottobre 1957, relativo al trattamento dei dipendenti dalle aziende artigiane del marmo, l'accordo collettivo 8 luglio 1958, relativo al conglobamento della paga base e della indennità di mensa, il contratto collettivo 11 luglio 1958, relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane del settore legno ed affini, il contratto collettivo 21 luglio 1958, relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane del settore ferro-metalli, l'accordo collettivo 25 maggio 1959, relativo alla misura della indennità di contingenza, il contratto collettivo i ottobre 1959, relativo ai lavoratori dipendenti dai caseifici artigiani; - per la provincia di Ravenna, l'accordo collettivo 27 ottobre 1947, relativo ai dipendenti dalle aziende tipografiche, l'accordo collettivo 16 maggio 1956, relativo all'indennità di mensa per i dipendenti dalle aziende artigiane del legno, l'accordo collettivo 21 maggio 1956, relativo all'indennità di mensa, per i dipendenti dalle aziende artigiane di installazione di impianti idraulici; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili, per quanto riguarda le attività artigiane per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attività indicate nei contratti ed accordi di cui al primo comma, delle province di Parma e Ravenna. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1962 Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 50. - VILLA

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