Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1724/1952
Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' dell'Istituto dei fondi rustici - Societa' agricola industriale italiana - con sede in Roma, in comune di San Pietro Vernotico (Brindisi).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1724
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1724/1952
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1724
## Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione
e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale
per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' dell'Istituto dei
fondi rustici - Societa' agricola industriale italiana - con sede in
Roma, in comune di San Pietro Vernotico (Brindisi).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo , ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333 ; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti dell'istituto dei fondi rustici - Società agricola industriale italiana, con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di San Pietro Vernotico (provincia di Brindisi); Considerato che la sunnominata Società ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, la documentazione per l'esclusione dell'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra, e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell' art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata; Considerato altresì che la sunnominata Società ha presentato istanza, ai sensi dell' art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, si e riservato di procedere alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , su terreni compresi in altro piano particolareggiato di espropriazione compilato nei confronti della medesima Società; Udito il parere, in data 17 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: Art. 1 È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti dell'istituto dei fondi rustici - Società agricola industriale italiana, con sede in Roma, relativo ai terreni ricadenti nei comune di San Pietro Vernotico (provincia di Brindisi), per una superficie di ettari 239.56.47, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 1724/1952 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.