Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1725/1952
Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' dell'istituto dei fondi rustici - Societa' agricola industriale italiana, con sede in Roma, in comune di Brindisi.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1725
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1725/1952
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1725
## Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione
e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale
per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' dell'istituto dei
fondi rustici - Societa' agricola industriale italiana, con sede in
Roma, in comune di Brindisi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo , ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333 ; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti dell'istituto dei fondi rustici - Società agricola industriale italiana, con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi); Considerato che la sunnominata Società ha presentato, ai sensi dell' art. 2 del (decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951 , la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra, e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell' art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata; Considerato altresì che la sunnominata Società ha presentato istanza, ai sensi dell' art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione, e che, l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Udito il parere, in data 17 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: Art. 1 È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria(- nei confronti dell'Istituto dei fondi rustici - Società agricola, industriale italiana, con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi), della superficie di ettari 2412.84.21, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.
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