Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 174/1966
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1966, n. 174
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 174/1966
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1966, n. 174
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1957, n. 964 , e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi, sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 86, relativo alla Scuola di specializzazione in Chirurgia generale è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Alla Scuola non potranno essere iscritti più di dieci medici per ciascun anno di corso". Art. 89, relativo alla Scuola di perfezionamento in Anestesiologia è modificato nel senso che l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Alla Scuola non potranno essere iscritti più di dieci medici per ciascun anno di corso". Art. 98, relativo alla Scuola di perfezionamento in Diagnostica di laboratorio è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Il corso avrà la durata di due anni. L'iscrizione è limitata per ogni anno accademico a venti allievi". Art. 1 Art. 104, relativo alla Scuola di specializzazione in Chirurgia pediatrica è modificato nel senso che l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Alla Scuola non potranno essere iscritti, più di dieci allievi per ciascun anno di corso". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 febbraio 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1966 Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 96. - VILLA
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