Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1746/1960

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari.

Pubblicato: 31/01/1961 In vigore dal: 30/10/1960 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1960, n. 1746

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1746/1960 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1960, n. 1746 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 , modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 e successivi; Veduto il testo unico dello leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica Istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 92, relativo alle propedeuticità degli insegnamenti ed esami del corso di laurea in Scienze geologiche, è modificato nel senso che è soppressa la propedeuticità di Fisica I su Mineralogia. Gli articoli 95 e 96 relativi al biennio propedeutico per la laurea in Ingegneria presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono soppressi. Gli articoli da 98 a 103 del titolo X: Facoltà di ingegneria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 98. - La Facoltà di ingegneria è costituita su cinque anni e comprende il corso di laurea in Ingegneria civile nelle sue tre sezioni: edile, idraulica, trasporti. 99. - Titolo di ammissione al corso di laurea in Ingegneria è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Art. 1 Art. 100. - I primi due anni del corso quinquennale di studio hanno funzione preminentemente propedeutica a scopo largamente formativo e comprendono i seguenti insegnamenti fondamentali: 1° anno: 1) Analisi matematica I; 2) Geometria I; 3) Fisica I; 4) Chimica; 5) Disegno; 2° anno: 6) Analisi matematica II; 7) Meccanica razionale; 8) Fisica II; 9) Disegno II (differenziato secondo i corsi di laurea); quest'ultimo in sostituzione della Geometria II. Art. 101. - Gli studenti del primo anno di corso potranno ottenere l'iscrizione al secondo anno di corso qualora abbiano superato almeno due fra i quattro seguenti esami: Analisi matematica I, Geometria I, Fisica I, Chimica. Al termine del secondo anno di corso lo studente per essere ammesso al terzo anno di corso dovrà aver superato gli esami di tutte le discipline del biennio propedeutico. I due esami di Fisica comprendono la parte riguardante le relative esercitazioni. Art. 102. - Gli insegnamenti del triennio 3°, 4° e 3° anno hanno carattere applicativo e si distinguono in: A) Obbligatori comuni sul piano nazionale; B) Obbligatori sul piano della Facoltà; C) Gruppi di materia a scelta dello studente. Il terzo anno, comune alle tre sezioni, comprende i seguenti insegnamenti: 10) Scienza delle costruzioni; 11) Meccanica applicata alle macchine e macchine; 12) Fisica tecnica; 13) Idraulica; 14) Tecnologie dei materiali e chimica applicata; 15) Architettura tecnica; 16) Topografia. Gli insegnamenti del 4° e 5° anno della sezione edile sono i seguenti: 4° anno: 17) Elettrotecnica; 18) Tecnica delle costruzioni; 19) Architettura tecnica II; 20) Geologia applicata; 21) Costruzioni idrauliche; 22) Tecnica urbanistica; 23) Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti. 5° anno: 24) Architettura e composizione architettonica; 25) Materie giuridiche e legislazione dei lavori pubblici; 26) Estimo e principi di tecnica economica; 27) Scienza delle costruzioni II; 28) Impianti tecnici edili; A scelta uno dei seguenti gruppi: | 29) Igiene applicata; I < | 30) Tecnologie del materiali edili; | 29) Cantieri edili; II < | 30) Tecnologie della produzione. Gli insegnamenti del 4° e 5° anno della sezione idraulica sono i seguenti: 4° anno: 17) Elettrotecnica; 18) Tecnica delle costruzioni; 19) Architettura tecnica II; 20) Costruzioni idrauliche; 21) Geologia applicata; 22) Complementi di costruzioni idrauliche; 23) Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti; 5° anno: 24) Materie giuridiche e legislazione dei lavori pubblici; 25) Estimo e principi di tecnica economica; 26) Impianti speciali idraulici; 27) Costruzioni di ponti; 28) Costruzioni marittime. A scelta uno dei seguenti gruppi: | 29) Idraulica agraria; I < | 30) Tecnica della bonifica; | 29) Igiene applicata; II < | 30) Idrologia. Gli insegnamenti del 4° e 5° anno della sezione trasporti sono i seguenti: 4° anno: 17) Elettrotecnica; 18) Tecnica delle costruzioni; 19) Architettura tecnica II; 20) Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti; 21) Geologia applicata; 22) Costruzioni Idrauliche; 23) Tecnica urbanistica; 5° anno: 24) Materie giuridiche e legislazione dei lavori pubblici; 25) Estimo e principi di tecnica economica; 26) Tecnica ed economia dei trasporti; 27) Costruzione di ponti; 28) Macchine ed organizzazione dei cantieri. A scelta uno del seguenti gruppi di materie: | 29) Complementi di costruzioni stradali; I < | 30) Tecnica della circolazione; | 29) Trazione elettrica; II < | 30) Complementi di tecnica ed economia dei trasporti. Art. 103. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver superato tutti gli insegnamenti obbligatori del triennio di applicazione compresi quelli a scelta dello studente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1960 GRONCHI BOSCO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte del conti, addì 26 gennaio 1961 Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 97. - VILLA

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 1746/1960 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…

Altre normative del 1960

Riconoscimento della personalita' giuridica dell'Aero Club "G. Bolla" di Parma. Decreto del Presidente della Repubblica 2036 Proroga della durata del Consorzio bresciano fra cooperative di produzione e lavoro. Decreto del Presidente della Repubblica 2035 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'agricoltura in L'Aquila. Decreto del Presidente della Repubblica 2032 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Cata… Decreto del Presidente della Repubblica 2034 Istituzione di un Istituito professionale di Stato per l'agricoltura in Pozzuolo Friuli (… Decreto del Presidente della Repubblica 2031