Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1752/1961

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti da imprese artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini delle province di Novara, Cuneo, Asti, Torino, Vercelli.

Pubblicato: 24/05/1962 In vigore dal: 26/12/1961 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1752

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1752/1961 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1752 ## Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti da imprese artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini delle province di Novara, Cuneo, Asti, Torino, Vercelli. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire i minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 11 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947, per i dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini; Visti per la provincia di Novara: - il contratto collettivo integrativo 5 aprile 1948, per i lavoranti barbieri, barbieri misti, parrucchieri per signora ed affini, stipulato tra l'Unione Provinciale Artigiani e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio ed Affini; - l'accordo collettivo 10 dicembre 1958, per il conglobamento, l'aggiornamento delle retribuzioni e la gratifica natalizia da corrispondente al personale dipendente da aziende artigiane di barbiere e parrucchiere, stipulato tra l'Unione Provinciale Novarese degli Artigiani e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio Ausiliari Turismo - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale del Sindacato Addetti Servizi Commerciali ed Affini - C.I.S.L. -, l'Unione Provinciale Lavoratori del Commercio ed Affini - U.I.L.; Visto, per la provincia di Cuneo, l'accordo collettivo 3 aprile 1947, per i lavoratori parrucchieri, stipulato tra l'Associazione Artigiani e la Camera del Lavoro; Visto, per la provincia di Asti, il contratto collettivo 2 settembre 1946, per i lavoranti parrucchieri, stipulato tra l'Associazione Artigiani e la Camera del Lavoro; Visti, per la provincia di Torino: - l'accordo collettivo 25 ottobre 1948, per i lavoranti barbieri e parrucchieri, stipulato tra l'Associazione Artigiani ed il Sindacato Lavoranti Barbieri e Parrucchieri - C.G.I.L.; - l'accordo collettivo integrativo 13 luglio 1950, relativo ai lavoranti barbieri e parrucchieri per uomo e signora e misti, stipulato tra l'Artigianato Provinciale, l'Unione Provinciale Artigiana, il Sindacato Provinciale degli Artigiani e il Sindacato Lavoranti Barbieri e Parrucchieri; ai quale ha aderito, in data 15 luglio 1960: l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -; - l'accordo collettivo 26 ottobre 1951, relativo alla indennità di contingenza per la categoria barbieri, barbieri misti, parrucchieri per signora ed affini, stipulato tra l'Associazione Artigiani, l'Unione Artigiana, il Sindacato degli Artigiani e il Sindacato Lavoranti Barbieri e Parrucchieri - C.G.I.L., il Sindacato Barbieri, Parrucchieri ed Affini - C.I.S.L. al quale ha aderito in data 15 luglio 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L; - l'accordo collettivo 9 novembre 1951, e relativa tabella, sull'orario di lavoro per barbieri, barbieri misti, parrucchieri per signora ed affini, stipulato tra medesime parti di cui al predetto accordo 26 ottobre 1951, cui ha aderito, in data 15 luglio 1960, l'Unione Provinciale del lavoro - C.I.S.N.A.L.; - l'accordo collettivo 8 luglio 1957, per l'aumento del valore del punto di contingenza giornaliero per i dipendenti da negozi di barbieri e parrucchieri, stipulato tra l'Associazione Artigiani, l'Unione Artigiana, il Sindacato Provinciale Artigiani e l'Unione italiana Lavoro, la Camera del Lavoro, il Sindacato Provinciale Lavoranti Barbieri e Parrucchieri - C.I.S.L. -, al quale ha aderito, in data 15 luglio 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -; Visto, per la provincia di Vercelli: - l'accordo collettivo 7 febbraio 1955, relativo alle festività nazionali ed infrasettimanali per i lavoranti barbieri, parrucchieri ed affini, stipulato tra l'Associazione di Mutuo Soccorso fra Barbieri, Parrucchieri ed Affini e l'Unione Sindacale Provinciale, la Camera del Lavoro; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Novara, in data 3 ottobre 1960, n. 1 della provincia di Cuneo in data 16 aprile 1960, n. 11 della provincia di Asti, in data 20 settembre 1940, n. 9, 27 e n. 34 della provincia di Torino, rispettivamente in data 15 maggio 1930, 22 luglio 1960 e 29 settembre 1960, n. 12 della provincia di Vercelli in data 6 febbraio 1961, dei contratti ed accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Novara, il contratto collettivo integrativo 5 aprile 1945, relativo ai lavoranti barbieri, barbieri misti, parrucchieri per signora ed affini, l'accordo collettivo 10 dicembre 1958, relativo al conglobamento, all'aggiornamento delle retribuzioni ed alla gratifica natalizia da corrispondere ai personale dipendente da aziende artigiane di barbieri e parrucchieri; - per la provincia di Cuneo, l'accordo collettivo 3 aprile 1947, relativo ai lavoranti parrucchieri; - per la provincia di Asti, il contratto collettivo 2 settembre 1946, relativo ai lavoranti parrucchieri; - per la provincia di Torino, l'accordo collettivo 25 ottobre 1948, relativo ai lavoranti barbieri e parrucchieri, l'accordo collettivo integrativo 13 luglio 1950, relativo ai lavoranti barbieri e parrucchieri per uomo e signora, l'accordo collettivo 26 ottobre 1951, relativo alla indennità di contingenza per la categoria barbieri, l'accordo collettivo 9 novembre 1951, relativo all'orario di lavoro per barbieri, barbieri misti, parrucchieri per signora ed affini, l'accordo collettivo 8 luglio 1957, relativo all'aumento del valore del punto di contingenza giornaliero per i dipendenti da negozi di barbieri e parrucchieri; - per la provincia di Vercelli, l'accordo collettivo 7 febbraio 1955, relativo alle festività nazionali ed infrasettimanali per i lavoranti barbieri parrucchieri ed affini; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti ed accordi annessi, dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini delle province di Novara, Cuneo, Asti, Torino e Vercelli. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 123. - VILLA.

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