Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1755/1961
Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti la produzione delle calzature della provincia di Parma.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1755
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1755/1961
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1755
## Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti
dalle imprese esercenti la produzione delle calzature della provincia
di Parma.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 25 luglio 1959 per gli operai addetti all'industria delle calzature, pantofole e tomaie; Visto, per la provincia di Parma, l'accordo collettivo 1 agosto 1959, per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle calzature, stipulato tra l'Unione Parmense degli Industriali e la Federazione Provinciale Lavoratori dell'Abbigliamento - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Lavoratori dell'Abbigliamento - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale del Lavoro - U.I.L. -, al quale ha aderito, in pari data, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 13 della provincia di Parma, in data 25 marzo 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Parma, lo accordo collettivo i agosto 1959 relativo agli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle calzature, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti la produzione delle calzature della provincia di Parma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1962 Atti del Governo registro n. 145, foglio n. 90. - VILLA
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