Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1777/1961
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera delle province di Bergamo, Bologna, Genova, Lucca, Napoli, Reggio Emilia, Treviso, Venezia, Verona.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1777
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1777/1961
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1777
## Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti
dalle agenzie di assicurazione in gestione libera delle province di
Bergamo, Bologna, Genova, Lucca, Napoli, Reggio Emilia, Treviso,
Venezia, Verona.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 25 maggio 1954, per i lavoratori dipendenti dagli agenti di assicurazione in gestione libera; Visti gli accordi collettivi 1 luglio e 10 dicembre 1954, integrativi del predetto contratto collettivo nazionale 25 maggio 1954; Visto, per la provincia di Bergamo, l'accordo collettivo integrativo 12 marzo 1955, e relative tabelle stipulato tra l'Associazione Provinciale Agenti di Assicurazione e il Sindacato Provinciale Lavoratori Imprese Private di Assicurazione; Visti, per la provincia di Bologna: - l'accordo collettivo integrativo 1 aprile 1955; - l'accordo collettivo integrativo 25 settembre 1956; - l'accordo collettivo integrativo 10 marzo 1958; tutti stipulati tra l'Associazione Provinciale Agenti di Assicurazione e il Sindacato Provinciale Lavoratori delle Assicurazioni; Visto, per la provincia di Genova, l'accordo collettivo integrativo 30 luglio 1955, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Agenti di Assicurazione e il Sindacato Provinciale Lavoratori Assicurazioni Private; Visto, per la provincia di Lucca, l'accordo collettivo integrativo 14 novembre 1953, stipulato tra gli Agenti Titolari delle Agenzie Provinciali di Assicurazione in Appalto e l'Unione Sindacale Provinciale, la Camera Confederale del Lavoro; Visto, per la provincia di Napoli, il contratto collettivo integrativo 11 giugno 1955, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agenti di Assicurazione in Appalto e il Sindacato italiano Lavoratori imprese Private di Assicurazione; Visto, per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo integrativo 31 luglio 1955, e relative tabelle stipulato tra l'Associazione Provinciale Agenti di Assicurazione e il Sindacato Provinciale Dipendenti dalle Agenzie di Assicurazione; Visto, per la provincia di Treviso, l'accordo collettivo integrativo 10 agosto 1955, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agenti di Assicurazione e il Sindacato italiano lavoratori Imprese Private di Assicurazioni; Visto, per la provincia di Venezia, il contratto collettivo integrativo 30 dicembre 1955, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agenti di Assicurazione e il Sindacato Provinciale Dipendenti da Agenzie di Assicurazione al quale hanno aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L.; Visto, per la provincia di Verona, l'accordo collettivo integrativo 19 luglio 1955, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agenti di Assicurazione e il Sindacato Provinciale Lavoratori Assicurazioni Private; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 4 della provincia di Bergamo, in data 25 novembre 1960, n. 17 della provincia di Bologna, in data 2 dicembre 1960; n. 24 della provincia di Genova, in data 28 luglio 1960; n. 45 della provincia di Lucca, in data 30 agosto 1960; n. 32 della provincia di Napoli, in data 30 dicembre 1960; n. 25 della provincia di Reggio Emilia, in data 11 gennaio 1961; n. 17 della provincia di Treviso, in data 2 gennaio 1961; n. 11 della provincia di Venezia, in data 5 novembre 1960; n. 13 della provincia di Verona, in data 3 febbraio 1961, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza, sociale che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, relativamente ai lavoratori dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera: - per la provincia di Bergamo, l'accordo collettivo integrativo 12 marzo 1955; - per la provincia di Bologna, gli accordi collettivi integrativi 1 aprile 1955, 25 settembre 1956, 10 marzo - per la provincia di Genova, l'accordo collettivo integrativo 30 luglio 1955; - per la provincia di Lucca, l'accordo collettivo integrativo 14 novembre 1953: - per la provincia di Napoli, il contratto collettivo integrativo 11 giugno 1955; - per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo interativo 31 luglio 1955; - per la provincia di Treviso, l'accordo collettivo integrativo 10 agosto 1955; - per la provincia di Venezia, il contratto collettivo integrativo 30 dicembre 1955; - per la provincia di Verona, l'accordo collettivo integrativo 19 luglio 1955; sono regolati dai norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera, delle province di Bergamo, Bologna, Genova, Lucca, Napoli, Reggio Emilia, Treviso, Venezia, Verona. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 122. - VILLA
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