Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1782/1961
Norme sul trattamento di mensa per i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali delle province di Asti, Bologna, Ferrara, Imperia, Terni, Varese.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1782
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1782/1961
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1782
## Norme sul trattamento di mensa per i lavoratori dipendenti dalle
imprese industriali delle province di Asti, Bologna, Ferrara,
Imperia, Terni, Varese.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto, per la provincia di Asti, l'accordo collettivo 24 maggio 1947, sulla indennità sostitutiva di mensa per i dipendenti dalle aziende industriali, stipulato tra l'Unione Industriali e la Camera Confederale del Lavoro; Visto, per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo 15 aprile 1947, sull'indennità sostitutiva di mensa per i dipendenti dalle aziende industriali, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, cui ha aderito, in data 10 ottobre 1956, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -; Visto, per la provincia di Ferrara, l'accordo collettivo 16 luglio 1957, sull'indennità sostitutiva di mensa per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali, stipulato tra l'Unione Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, cui ha aderito, in data 25 settembre 1959, la Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.NA.L.; Visto, per la provincia di Imperia, l'accordo collettivo 29 agosto 1947, per l'istituzione dell'indennità sostitutiva di mensa per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali, stipulato tra l'Unione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro; Visto, per la provincia di Terni, l'accordo collettivo 11 dicembre 1947, e relativi allegati, istitutivo della indennità di mancata mensa per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro; cui hanno aderito, in data 26 aprile 1960, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -; Visto, per la provincia di Varese, l'accordo collettivo 19 luglio 1946, sull'indennità sostitutiva di mensa per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Asti, in data 20 maggio 1960, n. 2 della provincia di Bologna, in data 21 luglio 1960, n. 5 della provincia di Ferrara, in data 13 settembre 1960, n. 14 della provincia di Imperia, in data 19 dicembre 1960, n. 9 della provincia di Terni, in data 18 luglio 1960, n. 1 della provincia di Varese, in data 1 luglio 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività industriali per le quali sono stati stipulati, relativamente all'indennità sostitutiva di mensa: per la provincia di Asti, l'accordo collettivo 24 maggio 1947; per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo 15 aprile 1947; per la provincia di Ferrara, l'accordo collettivo 16 luglio 1957; per la provincia di Imperia, l'accordo collettivo 29 agosto 1947; per la provincia di Terni, l'accordo collettivo 11 dicembre 1947; per la provincia di Varese, l'accordo collettivo 19 luglio 1946; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili, per quanto riguarda le attività industriali per le quali detta indennità e regolata da appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali delle province di Asti, Bologna, Ferrara, Imperia, Terni, Varese. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 139. - VILLA
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