Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1784/1961
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle province di Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1784
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1784/1961
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1784
## Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri
dipendenti dalle imprese di panificazione delle province di Asti,
Cuneo, Novara, Torino, Vercelli.
IL PRESIDENTE DELLE REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1953, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 26 luglio 1956, per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione; Vista per la provincia di Asti: - il contratto collettivo 25 luglio 1951, stipulato tra l'Associazione Panificatori e il Sindacato Operai Panettieri - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L.; - l'accordo collettivo 20 luglio 1952; - l'accordo collettivo 33 maggio 1954; - l'accordo collettivo 23 aprile 1958; tutti stipulati tra l'Associazione Panificatori e il Sindacato Operai Panettieri - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. - la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; Visto per la provincia di Cuneo: - il contratto collettivo 21 luglio 1952, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacati Provinciale - C.I.S.L. -; Visti per la provincia di Novara: - il contratto collettivo integrativo 22 luglio 1958, stipulato tra il Sindacato Provinciale dei Panificatori e la Lega Provinciale dei Lavoratori Panettieri - C.G.I.L, la Federazione Provinciale Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari - C.I.S.L., l'Unione Provinciale Lavoratori Industrie Alimentari - U.I.L.; - l'accordo colletto 10 settembre 1959, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e la Confederazione Generale italiana Lavoratori, la Confederazione Italia Sindacati Lavoratori, la Unione italiana del Lavoro; Visti, per la Provincia di Torino: - il contratto collettivo 31 luglio 1948, e relativo allegato, stipulato tra l'Associazione Panificatori ed il Sindacato Provinciale Operai Panettieri; - il contratto collettive 2 marzo 1951, stipulato tra l'Associazione Panificatori e la Federazione Provinciale Alimentazione, l'Unione Sindacale Provinciale; ai quali ha aderito in data 15 settembre 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.; Visto, per la provincia di Vercelli, il contratto collettivo integrativo 23 marzo 1959, stipulato tra l'Associazione Consorziale Artigiana Panificatori e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, a Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -; cui ha aderito, in data 23 dicembre 1960, la Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.; Visto la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Asti, in data 20 maggio 1960, n. 27 della provincia di Cuneo in data 5 maggio 1960, n. 4 della provincia di Novara, in data 29 agosto 1960, n. 35 della provincia di Torino, in data 29 settembre 1960, n. 9 della provincia di Vercelli, in data 19 ottobre 1960, dei contratti ed accordi sopra indicati, depositati presso il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta per il ministro per il lavoro, e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati: - per la provincia di Asti, il contratto collettivo, 25 luglio 1951, l'accordo collettivo 20 luglio 1952, l'accordo collettivo 13 maggio 1951, l'accordo collettivo 21 luglio 1952; - per la provincia di Novara, il contratto collettivo integrativo 22 luglio 1958, l'accordo collettivo 10 settembre 1959; - per la provincia di Torino, il contratto collettivo 31 luglio 1948, il contratto collettivo 2 marzo 1951; - per la provincia di Vercelli, il contratto collettivo integrativo 23 marzo 1959; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi sopra indicati, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle province di Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli; Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti delle Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla corte dei conti, addì 7 maggio 1962. Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 26. - VILLA
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