Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 1787/1961
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Benevento, Chieti, Macerata, Potenza, Roma, Salerno, Teramo.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1787
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1787/1961
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1787
## Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri
dipendenti dalle imprese di panificazione delle province di Ancona,
Ascoli Piceno, Benevento, Chieti, Macerata, Potenza, Roma, Salerno,
Teramo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visti la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 26 luglio 1956, per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione; Visto per la provincia di Ancona, l'accordo collettivo 18 aprile 1957, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e la Federazione italiana Lavoratori Alimentari; e in pari data, tra il Sindacato Provinciale Panificatori e, la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Alimentari, l'Unione italiana Lavoratori Alimentari; Visto, per la provincia di Ascoli Piceno, il contratto collettivo 24 maggio 1954, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e il Sindacato Provinciale Panettieri - C.I.S.L -; Visto per la Provincia di Benevento, il contratto collettivo 13 luglio 1957, stipulato tra la Federazione Provinciale Panificatori e la Federazione Provinciale Lavoratori Industrie Alimentari, la Unione Sindacale Provinciale; Visto, per la provincia di Chieti, il contratto collettivo integrativo 4 luglio 1937, stipulato tra il Sindacato Provinciali Panificatori e il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri - C.I.S.L.; Visto per la Provincia di Macerata, l'accordo collettivo integrativo 26 settembre 1938, stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani, la Federazione Provinciale Artigiani e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la camera confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.; Visto, per la provincia di Potenza, il contratto collettivo di marzo 1955 e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione Provinciale Commercianti e l'Unione Sindacale, Provinciale - C.I.S.L. - la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -,- la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; Visto per la provincia di Roma, il contratto collettivo integrativo 22 luglio 1959, e relative tabelle stipulata tra l'Associazione Provinciale Panificatori e la Federazione Provinciale Alimentari, il Sindacato Provinciale Operai Panettieri: e in pari data tra la Associazione Provinciale Panificatori e il Sindacato Provinciali Lavoratori Panettieri - C.I.S.N.A.L. -; Visto, per la provincia di Salerno, l'accordo collettivo integrativo 30 maggio 1959, stipulato fra l'Associazione Autonoma Artigiana Panificatori e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.; Visto, per la provincia di Teramo, l'accordo collettivo 15 marzo 1952, stipulato tra l'Unione Provinciale dei Commercianti e il Sindacato Provinciale Lavoratori Panettieri - C.G.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 3 della provincia di Ancona, in data 16 Aprile 1960, n. 5 della provincia di Ascoli Piceno, in data 30 luglio 1960, n. 2 della provincia di Benevento in data 6 maggio 1960, n. 3 della provincia di Chieri in data 11 luglio 1960, n. 3 della provincia di Macerata, in data 3 giugno 1960, n. 3 della provincia di Potenza, in data 22 aprile 1960, n. 22 della provincia di Roma, in data 24 novembre 1960, n. 2 della provincia di Salerno, in data 27 aprile 1960, n. 2 della provincia di Teramo in data 25 marzo 1960, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per la quale sono stati stipulati: - per la provincia di Ancona, il contratto collettivo 8 aprile 1937; - per la provincia di Ascoli Piceno, il contratto collettivo 24 maggio 1931; - per la provincia di Benevento, il contratto collettivo 13 luglio 1937; - per la provincia di Chieti, il contratto collettivo 4 luglio 1957; - per la provincia di Macerata, il contratto collettivo integrativo, 26 settembre 1958; - per la provincia di Potenza, il contratto collettivo 21 settembre 1958; - per la provincia di Roma, il contratto collettivo integrativo 22 luglio 1959; - per la provincia di Salerno, il contratto collettivo integrativo 24 maggio 1959; - per la provincia di Teramo, il contratto collettivo 13 marzo 1952; sono regolabili da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concerla disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Benevento, Chieti, Macerata, Potenza, Roma, Salerno e Teramo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1691 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 35. - VILLA
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