Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1789/1961
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla mietitura, trebbiatura e attivita' minori e connesse delle province di Asti, Cuneo, Novara e Vercelli.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1789
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1789/1961
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1789
## Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti
alla mietitura, trebbiatura e attivita' minori e connesse delle
province di Asti, Cuneo, Novara e Vercelli.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo lavoratori; Vista, la legge 1 ottobre 1960, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto, per la provincia di Asti, il contratto collettivo 17 luglio 1959, per gli addetti alla trebbiatura, stipulato tra l'Associazione Provinciale Trebbiatori, l'Associazione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti la Federazione Piccoli Proprietari Conduttori e l'Unione Sindacale Provinciale, la Confederterra Provinciale, l'Unione italiana del Lavoro; Visto, per la provincia di Cuneo, l'accordo collettivo 1 giugno 1951, per i dipendenti dai trebbiatori, stipulato tra l'Unione Provinciale Trebbiatori, la Cooperativa Trebbiatori di Saluzzo, l'Associazione Provinciale Artigiani, l'Unione Provinciale Industriali e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provincia le - U.I.L. - la Confederterra Provinciale - C.G.I.L -; Visto, per la provincia di Novara, il contratto collettivo 6 giugno 1959, per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali che eseguono lavori di trebbiatura e mietitrebbiatura dei cereali estivi, stipulato tra la Associazione Provinciale dei Trebbiatori e la Federbraccianti Provinciale, la Liberterra Provinciale, la U.I.L.-Terra Provinciale; Visto, per la provincia di Vercelli, l'accordo collettivo 1 ottobre 1959, per gli addetti ai lavori di mietilegatura e trebbiatura cereali estivi presso mietilegatura e coppie trebbianti per conto terzi, stipulato tra l'Associazione Trebbiatori e la Confederterra Provinciale la Liberterra Provinciale; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 6 della provincia di Asti, in data 20 maggio 1960, n. 14 della, provincia di Cuneo, in data 16 aprile 1960, n. 2 della provincia di Novara, in data 14 giugno 1960, n. 1 della provincia di Vercelli, in data 22 aprile 1966, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati: per la provincia di Asti, il contratto collettivo 17 luglio 1959, relativo agli addetti alla trebbiatura; per la provincia di Cuneo, l'accordo collettivo 4 giugno 1954, relativo ai dipendenti dai trebbiatori per la provincia di Novara il contratto collettivo 6 giugno 1959, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali che eseguono lavori di trebbiatura e mietitrebbiatura dei cereali estivi; per la provincia di Vercelli, l'accordo collettivo 1 ottobre 1959, relativo agli addetti ai lavori di mietilegatura e trebbiatura, cereali estivi presso metilegatrici e coppie trebbianti per conto terzi; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti ai lavori di mietitura, trebbiatura e attività minori, connesse e comunque considerate nei contratti e negli accordi di cui al primo comma, delle province di Asti, Cuneo, Novara e Vercelli. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1962 Atti del Governo registro n. 146, foglio n. 41. - VILLA
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