Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1797/1961
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle province di Genova, Imperia, La Spezia, Savona.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1797
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1797/1961
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1797
## Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri
dipendenti dalle imprese di panificazione delle province di Genova,
Imperia, La Spezia, Savona.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico 3 normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 26 luglio 1956, per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione; Visti, per la provincia di Genova: - il contratto collettivo 6 agosto 1948, stipulato tra l'Associazione Provinciale Panificatori ed il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri; - il contratto collettivo integrativo 11 agosto 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale Panificatori ed il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri - C.G.I.L., la Federazione Provinciale Lavoratori Alimentaristi - C.I.S.L. -; cui ha aderito, in data 19 ottobre 1960, il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri - C.I.S.N.A.L. -; Visto, per la provincia di Imperia, il contratto collettivo integrativo 25 settembre 1959, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione Provinciale Panificatori ed il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri - C.G I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L.; Visti, per la provincia di La Spezia: - il contratto collettivo 15 novembre 1950, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e la Federazione Provinciale Lavoratori Industrie Alimentari - C.G.I.L. -; - l'accordo collettivo 9 gennaio 1959, stipulate tra il Sindacato Provinciale Panificatori e la Federazione Provinciale Lavoratori Industrie Alimentari - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; Visti, per la provincia di Savona: - l'accordo collettivo 27 giugno 1956, stipulato tra l'Associazione Provinciale Panificatori e la Lega Provinciale Lavoranti Panettieri C.G.I.L. -, la Federazione Unitaria Prodotti Industrie Alimentari - C.I.S.L. -; - il contratto collettivo integrativo 1 luglio 1958, stipulato tra l'Associazione Provinciale Panificatori e la Lega Lavoranti Panettieri C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Unione italiana del Lavoro; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 12 della provincia di Genova, in data 7 maggio 1960, n. 15 della provincia di Imperia, in data 14 novembre 1960, n. 22 della provincia di La Spezia, in data 28 settembre 1960, n. 6 della provincia di Savona, in data 30 luglio 1960, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della, previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, relativamente ai lavoranti panettieri: - per la provincia di Genova, il contratto collettivo integrativo 6 agosto 1945, il contratto collettivo integrativo 11 agosto 1959; - per la provincia di Imperia, il contratto collettivo integrativo 25 settembre 1959; - per la provincia di La Spezia, il contratto collettivo integrativo 15 novembre 1950, l'accordo collettivo 9 gennaio 1959; - per la provincia di Savona, l'accordo collettivo 27 giugno 1956, il contratto collettivo integrativo 1 luglio 1958; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle province di Genova Imperia, La Spezia, Savona. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 2. - VILLA
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