Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1797/1963
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1963, n. 1797
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1797/1963
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1963, n. 1797
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con il regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministero per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 9. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche è aggiunto quello di "Diritto pubblico dell'economia" mentre viene soppresso quello di "Istituzioni di diritto penale" . Art. 1 Art. 11, concernente le norme di propedeuticità per il corso di laurea in Scienze politiche modificato nel senso che il n. 1) è aggiunta la propedeuticità dell'esame di "Economia politica" verso quello di "Scienza delle finanze" . Art. 20. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono aggiunti quelli di: Diritto industriale; Diritto tributario. Art. 24. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere è aggiunto quello di "Glottologia" . Art. 28, concernente l'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di Economia e commercio è modificato nel senso che il n. 1) prende la seguente denominazione: 1) Istituto di Merceologia (comprendente il laboratorio di merceologia, il museo merceologico ed il laboratorio per lo studio delle fonti di energia). Art. 33. - All'elenco degli Istituti della Facoltà di Medicina e chirurgia è aggiunto il seguente: Istituto di Semeiotica medica. Art. 42. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie sono aggiunti quelli di: Chimica biologica; Nematologia (semestrale); Virologia vegetale (semestrale). Art. 41, concernente le norme di propedeuticità per il corso di laurea in Scienze agrarie è modificato nel senso che il capoverso "Agli effetti della iscrizione e degli esami sono da considerarsi materie propedeutiche" è abrogato e sostituito dal seguente: "Agli effetti degli esami sono da considerare materie propedeutiche" . Art. 80. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Matematica - indirizzo didattico - è aggiunto quello di "Astronomia" . Art. 86, relativo agli esami di laurea in Scienze naturali, l'ultimo comma, è sostituito dal seguente: "Dell'esame di laurea fa parte una prova orale di cultura, integrata da prove pratiche. Tale esame di cultura verterà su argomenti a carattere generale nelle seguenti discipline: 1) Botanica; 2) Zoologia ed anatomia comparata; 3) Mineralogia; 4) Geologia". Art. 90, relativo agli esami di laurea in Scienze geologiche, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "Dell'esame di laurea fa parte la prova di cultura, generale di cui al successivo art. 92 nelle seguenti discipline: 1) Mineralogia; 2) Petrografia; 3) Geologia; 4) Paleontologia". Art. 92, relativo alle norme comuni, il primo capoverso è modificato nel modo seguente: "L'esame di laurea in Chimica, in Scienze naturali, in Scienze biologiche, in Scienze geologiche, consiste oltre che nell'esame di cultura generale ed oltre che nelle prove pratiche di cui agli articoli 84, 86, 90". Art. 94. - Dall'elenco degli Istituti della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali è soppresso lo Istituto di Fisiologia generale e chimica biologica, mentre vengono istituiti i seguenti: Istituto di Fisiologia generale; Istituto di Chimica biologica; Seminario di Studi biologici. Dopo l'art. 97 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione vengono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla regolamentazione del Seminario di studi biologici. Seminario di studi biologici Art. 98. - Al Seminario di studi biologici partecipano i diversi Istituti del gruppo biologico della Facoltà di Scienze. Il titolare della cattedra di Chimica biologica è responsabile dell'organizzazione e dell'attività di tale Seminario. Art. 99. - Il Seminario si propone di realizzare dei corsi utili e per un completamento di preparazione biologica per studenti e per laureati e per un'ampia discussione sui più recenti progressi delle Scienze biologiche. Il Seminario si propone inoltre di incrementare in una visione unitaria, la ricerca scientifica dei vari Istituti che ad esso partecipano attraverso conferenze, simposi, dimostrazioni pratiche, pubblicazioni ed ogni altra forma utile al raggiungimento di tali finalità scientifiche. Esso utilizzerà le biblioteche degli istituti del gruppo biologico della Facoltà di Scienze. Dopo l'art. 105 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del Centro di Microscopia elettronica e del Centro di calcolo. Centro di Microscopia elettronica Art. 106. - È istituito presso l'Università di Bari un Centro di Microscopia elettronica; esso è a disposizione delle varie Facoltà per ogni loro esigenza di ricerca e di insegnamento. Il Centro è diretto da un Comitato esecutivo, composto da sei membri, designati dal Senato accademico su indicazione delle varie Facoltà, e dal direttore tecnico del Centro. Il Comitato esecutivo è nominato per due anni ed i suoi membri possono essere confermati. Ad esso spetta, il coordinamento delle esigenze di ricerca con le disponibilità e le possibilità di lavoro del Centro: esso è inoltre responsabile della sua gestione tecnica ed amministrativa. Il Centro di Microscopia elettronica ha sede nei locali dell'Istituto di Anatomia ed Istologia patologica il cui direttore ha qualifica di direttore tecnico del Centro. Il Centro disporrà di un fondo destinato al mantenimento e miglioramento delle sue attrezzature e di un fondo per le spese di gestione. Detti fondi saranno costituiti: a) da una dotazione annuale stabilita, su proposta del rettore, dal Consiglio di amministrazione della Università di Bari; b) da fondi provenienti da Enti privati sia sotto forma di donazioni, sia in seguito a richieste del Comitato esecutivo del Centro; c) dal contributo dei vari ricercatori a titolo di rimborso totale o parziale delle spese sostenute dal Centro per le rispettive ricerche. Il funzionamento del Centro sarà disciplinato da un apposito regolamento. Centro di calcolo Art. 107. - È istituito presso l'Università di Bari un Centro di calcolo. Scopo del Centro è quello di istituire e fornire mezzi moderni di calcolo per l'attività scientifica e didattica degli Istituti dell'Università. Organo direttivo del Centro è un Comitato, costituito da: 1) un professore di ruolo del gruppo fisico-matematico della Facoltà di Scienze; 2) un professore di ruolo del gruppo chimico-geomineralogico della Facoltà di Scienze; 3) un professore di ruolo delle discipline generali della Facoltà di ingegneria; 4) un professore di ruolo delle discipline applicative della Facoltà di ingegneria; 5) un professore di ruolo del gruppo economicostatistico matematico della Facoltà di Economia e commercio; 6) un professore di ruolo dei gruppi economico, di statistica metodologica o ingegneristico della Facoltà di Agraria. Il Comitato è nominato dal rettore su proposta della Facoltà di appartenenza dei professori di cui sopra. Il Comitato elegge nel suo seno un presidente. È eletto presidente colui che in prima votazione riporta un numero di voti pari almeno alla metà più uno del numero dei componenti il Comitato. Nel caso si dovesse ripetere la votazione per la non conseguita maggioranza ed anche nella seconda si avesse un risultato di parità, verrà eletto come presidente il professore più anziano di ruolo tra i candidati. I membri del Comitato ed il presidente durano in carica due anni accademici. I membri del Comitato possono essere riproposti dalle rispettive Facoltà. In caso di sostituzione di un componente il Comitato, la Facoltà competente provvede alla designazione del suo successore a norma del precedente comma 3). Per la validità delle riunioni del Comitato occorre la presenza di almeno quattro componenti. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti prevale il voto del presidente. Il presidente è sostituito, in caso di assenza o impedimento, da un vice presidente. Questi è nominato dal rettore su designazione fatta dallo stesso presidente, all'inizio del suo mandato, tra i membri del Comitato. Il funzionamento del Centro sarà disciplinato da apposito regolamento, da emanarsi dal rettore su proposta del Comitato. Il regolamento verrà approvato dal Senato accademico, sentito il parere delle Facoltà menzionate nel precedente comma 3). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1963 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1963 Atti del Governo, registro n. 178, foglio n. 61. - VILLA
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