Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 180/2006

Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Pubblicato: 17/05/2006 In vigore dal: 03/04/2006 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 2006, n. 180

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 180/2006 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 2006, n. 180 ## Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l' articolo 12, lettera h), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; Visto l' articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , come modificato dal decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 29 ; Visto l' articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 29 agosto 2005 e del 12 dicembre 2005; Acquisito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni, città ed autonomie locali in data 16 marzo 2006; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2006; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro per gli affari regionali; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Attribuzioni della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo 1. La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo - di seguito denominata: «Prefettura», quale organo di rappresentanza generale del Governo sul territorio, svolge compiti di amministrazione generale e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed è organo periferico del Ministero dell'interno. 2. Ferme restando le proprie funzioni, la Prefettura, avvalendosi anche delle Conferenze permanenti, di cui all'articolo 4, assicura: a) il coordinamento dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato sul territorio; b) la leale collaborazione degli uffici periferici dello Stato con i diversi livelli di governo esistenti sul territorio. 3. La Prefettura assicura, altresì, nel rispetto delle funzioni istituzionali ad essa attribuite dalla normativa vigente, la collaborazione dei propri uffici per l'esercizio delle funzioni delle altre amministrazioni dello Stato per le quali disposizioni di legge o di regolamento prevedono la possibilità, anche sulla base di apposite convenzioni, di avvalersi degli uffici della stessa. 4. La Prefettura avente sede nel capoluogo di regione, oltre alle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, svolge tutte le attività connesse alle funzioni di rappresentanza dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, indicate dall' articolo 10 della legge 5 luglio 2003, n. 131 . Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo:. - Si riporta l' art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ): «Art. 11 (Prefettura - Ufficio territoriale del Governo). - 1. La Prefettura assume la denominazione di Prefettura-Ufficio territoriale del Governo. 2. La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ferme restando le proprie funzioni, assicura l'esercizio coordinato dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato e garantisce la leale collaborazione di detti uffici con gli enti locali. Sono in ogni caso fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome. 3. Fermo restando quanto previsto dall' art. 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131 , ai fini di cui al comma 2, il Prefetto, titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, è coadiuvato da una Conferenza provinciale permanente, dallo stesso presieduta e composta dai responsabili di tutte le strutture amministrative periferiche dello Stato che svolgono la loro attività nella provincia nonchè da rappresentanti degli enti locali. Il Prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo nel capoluogo della regione è altresì coadiuvato da una Conferenza permanente composta dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali dello Stato, alla quale possono essere invitati i rappresentanti della regione. 4. Nell'esercizio delle funzioni di coordinamento previste dai commi 2 e 3 il Prefetto, sia in sede di Conferenza provinciale sia con interventi diretti, può richiedere ai responsabili delle strutture amministrative periferiche dello Stato l'adozione di provvedimenti volti ad evitare un grave pregiudizio alla qualità dei servizi resi alla cittadinanza anche ai fini del rispetto della leale collaborazione con le autonomie territoriali. Nel caso in cui non vengano assunte nel termine indicato le necessarie iniziative, il Prefetto, previo assenso del Ministro competente per materia, può provvedere direttamente, informandone preventivamente il Presidente del Consiglio dei Ministri. 5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, nell'esercizio del potere di indirizzo politico-amministrativo, emanano, ove occorra, apposite direttive ai Prefetti. 6. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , si provvede ad adottare le disposizioni per l'attuazione del presente articolo e per l'adeguamento della normativa regolamentare vigente.». Note alle premesse: - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta l' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchè dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. - Si riporta l' art. 12, lettera h) della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa): «Art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterrà, (oltrechè ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1998, n. 400 , dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 , e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri generali: a)-g) (omissis); h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo I della presente legge, gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e gli enti locali;». - Per l' art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , vedasi nella nota al titolo. - Il decreto legislativo 21 gennaio 2004 n. 29 reca: Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , concernenti gli Uffici territoriali del Governo. - Si riporta l' art. 10 della legge 5 giugno 2003, n 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ): Art. 10 (Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie). - 1. In ogni regione a statuto ordinario il prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della regione svolge le funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie. 2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il rappresentante dello Stato cura in sede regionale: a) le attività dirette ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e regione, nonchè il raccordo tra le istituzioni dello Stato presenti sul territorio, anche attraverso le Conferenze di cui all' art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , al fine di garantire la rispondenza dell'azione amministrativa all'interesse generale, il miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino e di favorire e rendere più agevole il rapporto con il sistema delle autonomie; b) la tempestiva informazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e ai Ministeri interessati degli statuti regionali e delle leggi regionali, per le finalità di cui agli articoli 123 e 127 della Costituzione , e degli atti amministrativi regionali, agli effetti dell' art. 134 della Costituzione , nonchè il tempestivo invio dei medesimi atti all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato avente sede nel capoluogo; c) la promozione dell'attuazione delle intese e del coordinamento tra Stato e Regione previsti da leggi statali nelle materie indicate dall' art. 118, terzo comma, della Costituzione , nonchè delle misure di coordinamento tra Stato e autonomie locali, di cui all' art. 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ; d) l'esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei Ministri costituenti esercizio del potere sostitutivo di cui all' art. 120, secondo comma, della Costituzione , avvalendosi degli uffici territoriali del Governo e degli altri uffici statali aventi sede nel territorio regionale; e) la verifica dell'interscambio di dati e informazioni rilevanti sull'attività statale, regionale e degli enti locali, di cui all' art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , riferendone anche al Ministro per l'innovazione e le tecnologie; f) l'indizione delle elezioni regionali e la determinazione dei seggi consiliari e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonchè l'adozione dei provvedimenti connessi o conseguenti, fino alla data di entrata in vigore di diversa previsione contenuta negli statuti e nelle leggi regionali; g) la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali, costituendo il tramite per la reciproca informazione nei rapporti con le autorità regionali; la fornitura di dati e di elementi per la redazione della Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione; la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica, da effettuarsi secondo gli standard e le metodologie definiti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e avvalendosi anche dei suoi uffici regionali, d'intesa con lo stesso. 3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il rappresentante dello Stato si avvale a tale fine delle strutture e del personale dell'ufficio territoriale del Governo. 4. Ai fini del presente articolo e per l'espletamento delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2, lettere e) f) e g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287 , i segretari comunali e provinciali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inseriti nella graduatoria di cui all'art. 18, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 , come modificato dall' art. 7, comma 3, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 , e che hanno presentato istanza di mobilità per gli uffici territoriali del Governo, sono assegnati, nel limite dei posti disponibili, agli stessi uffici, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per gli affari regionali e con gli altri Ministri interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 , e dai relativi decreti di attuazione. 5. Nelle regioni a statuto speciale le funzioni del rappresentante dello Stato ai fini della lettera d) del comma 2 sono svolte dagli organi statali a competenza regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalità definite da apposite norme di attuazione. 6. Ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287 , compatibilmente con lo statuto speciale di autonomia e con le relative norme di attuazione. 7. Il provvedimento di preposizione all'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di regione è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali. 8. All' art. 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 , le parole da: «autonomie locali» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «autonomie locali, nonchè dell'ufficio per il federalismo amministrativo, nel quale confluisce il personale addetto alla struttura di supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del federalismo amministrativo, mantenendo il proprio stato giuridico; si avvale altresì, sul territorio, dei rappresentanti dello Stato nelle regioni, che dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri». 9. All' art. 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della giunta. Il testo è preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della giunta regionale promulga"»; b) i commi secondo e terzo sono abrogati; c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Promulgazione delle leggi regionali». 10. Sono abrogati: gli articoli 40 , 43 e 44 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 ; l' art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ; l' art. 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , ad eccezione del comma 3 ; l' art. 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40 ; l' art. 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 . 11. Nelle norme dell'ordinamento giuridico, compatibili con le disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 , il riferimento al commissario del Governo è da intendersi al prefetto titolare dell'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di regione quale rappresentante dello Stato. Il presente comma comunque non concerne le norme compatibili con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 , aventi ad oggetto le regioni a statuto speciale.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287 , reca: Disposizioni in materia di ordinamento degli uffici territoriali del Governo, ai sensi dell' art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 . Nota all'art. 1: - Per l' art. 10 della legge 5 luglio 2003, n. 131 , vedasi nelle note alle premesse.

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