Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1805/1951

Modificazioni dello statuto dell'Universita' degli studi di Pavia.

Pubblicato: 29/04/1952 In vigore dal: 27/10/1951 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1951, n. 1805

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1805/1951 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1951, n. 1805 ## Modificazioni dello statuto dell'Universita' degli studi di Pavia. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2229 ; 30 ottobre 1930, n. 1931 ; 22 ottobre 1931, n. 1463 ; 27 ottobre 1932, n. 2079 ; 27 dicembre 1934, n. 2435 ; 10 ottobre 1936, n. 2472 ; 20 aprile 1939, n. 1068 ; 2 ottobre 1940, n. 1470 ; 24 novembre 1941, n. 1443; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1947, n. 1702, e con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1161 , 31 ottobre 1950, n. 1278 e 19 giugno 1951, n. 1093 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati o così ulteriormente modificato: Attuale art. 24. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di: 6) Filosofia del diritto. Dopo l'art. 25 è inserito il seguente nuovo articolo con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 26. - L'esame di laurea in scienze politiche consiste: a) nella presentazione di una dissertazione scritta liberamente dal candidato su un tema da lui scelto nelle materie della Facoltà delle quale abbia dato saggio negli esami di profitto; b) in una discussione sulla dissertazione o su argomenti affini; c) in una discussione su almeno due fra tre tesi orali, liberamente scelte dal candidato nelle materie professate nella Facoltà esclusa quella a cui si riferisce la dissertazione scritta. L'attuale art. 31 relativo al corso di laurea in lettere e filosofia è sostituito dal seguente: "L'esame di laurea consiste: a) nella presentazione di una dissertazione scritta su tema liberamente scelto dal candidato fra le materie della Facoltà di cui abbia sostenuto il relativo esame; b) in una discussione orale sulla dissertazione scritta e su due argomenti scelti liberamente dal candidato e pertinenti a insegnamenti della Facoltà diversi da quello scelto per la laurea". Attuale art. 41. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti quelli di: 7) Radioattività; 8) Meccanica statistica; 9) Spettroscopia; 10) Fisica tecnica. Attuale art. 42. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche è aggiunto quello di: 12) Storia delle matematiche. Attuale art. 43. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica sono aggiunti quelli di: 13) Storia delle matematiche; 14) Meccanica statistica. All'attuale art. 49, è aggiunto il seguente comma: "L'argomento della dissertazione scritta, per tutti i tipi di laurea, deve riferirsi solo ad una delle materie del corso delle quali il candidato abbia dato saggio negli esami di profitto". Attuale art. 53. - Dopo il primo comma è inserito il seguente: "L'esame di "fisiologia generale" non può essere sostenuto se prima non sia stato superato quello di "anatomia umana"; l'esame di "tecnica e legislazione farmaceutica" non può essere sostenuto se prima non siano stati superati gli esami di "chimica farmaceutica" e di "farmacologia e farmacognosia"; l'esame di "chimica bromatologica" non potrà essere sostenuto se prima non sia stato superato l'esame del 2° corso di "esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica". Attuale art. 59. - L'ultimo comma è sostituito dal seguente: "La dissertazione scritta scelta nell'ambito delle materie alle quali il laureando è stato iscritto e dalle quali ha superato l'esame, deve essere accettata dal professore della materia e deve essere depositata alla segreteria universitaria almeno 20 giorni prima dall'inizio dell'esame di laurea: f) prova orale di cultura tecnica". Attuale art. 60. - Il primo comma è sostituito dal seguente: "I laurenti in chimica e in chimica industriale possono essere ammessi al 4° anno per la laurea in farmacia, qualora abbiano superato un esame di chimica farmaceutica (1ª e 2ª parte del corso biennale), abbiano frequentato per un anno il corso biennale di fisiologia generale, e abbiano superato almeno un esame di materia biologica, comprendendo come tale anche la chimica biologica". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 ottobre 1951 EINAUDI SEGNI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1952 Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 80. - FRASCA

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