Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1805/1961
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle province di Bologna, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1805
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1805/1961
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1805
## Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri
dipendenti dalle imprese di panificazione delle province di Bologna,
Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 26 luglio 1956, per gli operai panettieri dipendenti dalle aziende di panificazione; Visto, per la provincia di Bologna, il contratto collettivo integrativo 23 luglio 1958, stipulato tra il Sindacato Panificatori e il Sindacato Alimentaristi - C.G.I.L., i Sindacati Panettieri della C.I.S.L. e della U.I.L.; Visto, per la provincia di Modena, il contratto collettivo integrativo 241 aprile 1957, stipulato tra l'Associazione Commercianti - Gruppo Panificatori - e le Leghe Lavoranti Panettieri della C.I.S.L., della C.G.I.L., della U.I.L.; Visti, per la provincia, di Parma: - il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1956, stipulato tra il Gruppo Provinciale Panificatori e la Lega Panettieri - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale - U.I.L. -; - l'accordo collettivo 28 luglio 1958, stipulato tra il (Gruppo Provinciale Panificatori e il Sindacato Provinciale Arte Bianca Lega. Panettieri - C.G.I.L. l'Unione Sindacale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale - U.I.L.; - l'accordo collettivo 20 settembre 1959 e relativa tabella, stipulato tra il Gruppo Provinciale Panificatori e la Federazione Provinciale Alimentazione - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale - U.I.L. -; Visto, per la provincia di Piacenza, l'accordo collettivo 16 giugno 1954, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e la Lega Lavoranti Panettieri - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale - U.I.L.; Visti per la provincia di Reggio Emilia: - l'accordo collettivo 10 dicembre 1953, relativo alla applicazione del congegno della scala mobile per i lavoranti panettieri, stipulato tra, il Gruppo Provinciale Panificatori e la Lega Panettieri; - il contratto collettivo integrativo 29 novembre 1957, stipulato tra il Gruppo Provinciale Panificatori e il Sindacato Provinciale Panettieri - C.G.I.L. - l'Unione Sindacale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale - U.I.L. -, e, in pari data tra il Gruppo Provinciale Panificatori, la Federazione Provinciale Cooperative e il Sindacato Provinciale Panettieri - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale C.I.S.L. -, la Camera Sindacale - U.I.L. -; cui ha aderito, in data 26 gennaio 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -; - l'accordo collettivo 28 luglio 1960, aggiuntivo ali contratto collettivo integrativo 29 novembre 1957, stipulato tra il Gruppo Provinciale Panificatori e il Sindacato Provinciale Panettieri C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; - l'accordo collettivo 28 luglio 1960, aggiuntivo al contratto collettivo integrativo 29 novembre 1957, stipulato tra il Gruppo Provinciale Panificatori la Federazione Provinciale delle Cooperative e il Sindacato Provinciale Panettieri - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 6 della provincia di Bologna, in data 20 agosto 1960, n. 31 della provincia di Modena, in data 14 novembre 1960, n. 21 della provincia di Parma in data 3 maggio 1960, n. 7 della provincia di Piacenza, in data 13 agosto 1960, n. 7 e 27 della provincia di Reggio Emilia, in data 10 giugno 1960 e 16 maggio 1961, dei contratti ed accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Bologna, il contratto collettivo integrativo 23 luglio 1958; - per la provincia di Modena, il contratto collettivo integrativo 24 aprile 1957; - per la provincia di Parma, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1956 l'accordo collettivo 28 luglio 1958, l'accordo collettivo 20 settembre 1959; - per la provincia di Piacenza, l'accordo collettivo 16 giugno 1954; - per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo 10 dicembre 1953, il contratto collettivo integrativo 29 novembre 1957, gli accordi collettivi 28 luglio 1960, aggiuntivi al contratto collettivo integrativo 29 novembre 1957; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, i minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle province di Bologna, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 42. - VILLA
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