Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1819/1961

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti da imprese artigiane di barbieri e parrucchieri delle province di Udine e Gorizia.

Pubblicato: 05/06/1962 In vigore dal: 26/12/1961 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1819

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1819/1961 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1819 ## Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti da imprese artigiane di barbieri e parrucchieri delle province di Udine e Gorizia. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini; Visto, per la provincia di Udine, l'accordo collettivo integrativo 30 giugno 1958, relativo all'aggiornamento delle paghe settimanali per i dipendenti da botteghe artigiane di barbieri, stipulato tra l'Unione Artigiani, l'Associazione Artigiani del Friuli, l'Associazione Destra Tagliamento, l'Associazione Mandamentale del Maniaghese, l'Associazione Mandamentale di Sacile, la Libera Unione Mandamentale di Sacile e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, l'Unione italiana dei Lavoro; Visti, per la provincia di Gorizia: - l'accordo collettivo integrativo 12 giugno 1948, per i lavoratori dipendenti da aziende artigiane di barbieri e parrucchieri, stipulato tra l'Associazione degli Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro; - l'accordo collettivo integrativo 27 dicembre 1948, per le lavoratrici dipendenti da negozi di parrucchiere, stipulato tra l'Associazione degli Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro, la Camera italiana dei Liberi Sindacati; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 18 della provincia di Udine, in data 29 novembre 1960, n. 5 della provincia di Gorizia, in data 23 agosto 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Udine, l'accordo collettivo integrativo 30 giugno 1958, relativo all'aggiornamento delle paghe settimanali per i dipendenti da botteghe artigiane di barbieri; - per la provincia di Gorizia, l'accordo collettivo integrativo 12 giugno 1948 relativo ai lavoratori dipendenti da aziende artigiane di barbieri e parrucchieri, l'accordo collettivo integrativo 27 dicembre 1948, relativo alle lavoratrici dipendenti da negozi di parrucchiere; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo casì stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati negli accordi annessi, dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri e parrucchieri delle province di Udine e Gorizia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 46. - VILLA

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