Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 183/1970

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Castelfranco Emilia.

Pubblicato: 28/04/1970 In vigore dal: 28/01/1970 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1970, n. 183

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 183/1970 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1970, n. 183 ## Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Castelfranco Emilia. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132 , recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visti il regio decreto 5 maggio 1887, con il quale è stato approvato lo statuto dell'istituzione "Ricovero-ospedale" di Castelfranco Emilia, dal quale risulta che l'ente persegue scopi ospedalieri ed altre finalità assistenziali, ed il regio decreto 5 settembre 1938, con il quale sono state apportate modificazioni al predetto statuto; Visto il decreto del medico provinciale di Modena in data 31 luglio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Castelfranco Emilia è stato classificato ospedale generale di zona; Visto il verbale della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 ; Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale civile, con sede in Castelfranco Emilia (Modena), è costituito in ente ospedaliero. Il patrimonio dell'ente ospedaliero è costituito da: Attività: a) area indicata al mappale n. 68, comprendente gli edifici adibiti a padiglioni di degenza per le divisioni di chirurgia ed ostetrica-ginecologia, nonchè a servizi sanitari ed amministrativi ed a portineria e poliambulatorio (mappale 86), gravata di servitù di passaggio in favore della casa di riposo; b) area indicata al mappale n. 50, gravata di servitù di passaggio in favore della casa di riposo; c) area indicata al mappale n. 49, gravata di servitù di passaggio in favore della casa di riposo; d) area indicata al mappale n. 87, gravata di servitù di passaggio in favore della casa di riposo; e) area indicata al mappale n. 88, gravata di servitù di passaggio in favore della casa di riposo; f) area indicata al mappale n. 85, gravata di servitù di passaggio in favore della casa di riposo; g) area indicata al mappale n. 84, comprendente: fabbricati adibiti a reparto di degenza divisione di medicina ed a lavanderia (mappale n. 118) gravata di servitù di passaggio in favore della casa di riposo; h) area indicata al mappale n. 98, gravata di servitù di passaggio in favore della casa di riposo; i) area indicata al mappale n. 91 sub/b, comprendente il fabbricato adibito a camera mortuaria (mappale n. 92) gravata di servitù di passaggio in favore della casa di riposo; l) diritto di costruire sul terreno di cui al mappale n. 84, anche in collegamento diretto dell'edificio della casa di riposo; m) mobili ed attrezzature - in atto destinati al funzionamento dell'ospedale - specificatamente elencati nell'allegato al verbale della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero, per un valore approssimativo di L. 40.263.150. Passività: a) mutuo passivo con il comune di Castelfranco Emilia per L. 300.000 (trecentomila); b) mutuo passivo contratto con il comune di Castelfranco Emilia per L. 155.000 (centocinquantacinquemila); c) mutuo passivo di L. 40.000.000 (quarantamilioni) contratto con la Cassa depositi e prestiti; d) mutuo passivo di L. 70.000.000 (settantamilioni) contratto con la Cassa depositi e prestiti; e) mutuo passivo di L. 12.000.000 (dodicimilioni) contratto con la Banca popolare cooperativa di Castelfranco Emilia. Il medico provinciale di Modena, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 gennaio 1970 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1970 Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 178. - CARUSO

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