Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1835/1961
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla motoaratura ed alla trebbiatura delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca e Pistoia.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1835
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1835/1961
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1835
## Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti
alla motoaratura ed alla trebbiatura delle province di Arezzo,
Firenze, Grosseto, Lucca e Pistoia.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visti, per la provincia di Arezzo: - l'accordo collettivo 27 febbraio 1956, per la: determinazione delle retribuzioni ai lavoratori addetti alle operazioni di motoaratura per conto terzi, stipulato tra l'Unione Trebbiatori e Motoaratori e la Camera del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L. -, la Camera Provinciale - U.I.L. -; al quale ha aderito, in data 23 luglio 190, l'Unione Provinciale del lavoro - C.I.S.N.A.L. -; - l'accordo collettivo 26 giugno 159, per le retribuzioni dei lavoratori addetti alle operazioni di trebbiatura del grano e semi, stipulato tra l'Unione Trebbiatori e Motoaratori, l'Associazione Industriali, la Unione degli Agricoltori e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -; al quale ha aderito, in data 23 luglio 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -; Visto, per la provincia di Firenze, l'accordo collettivo 6 luglio 1959, per i lavoratori addetti alla trebbiatura, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -; Visti, per la provincia di Grosseto: - il contratto collettivo 10 ottobre 1950, per i dipendenti dalle aziende esercenti la motoaratura per conto terzi, stipulato tra. l'Associazione degli Industriali - Gruppo Esercenti Macchine Agricole - e la, Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale, l'Unione italiana del Lavoro; - l'accordo collettivo 1 ottobre 1959, per i dipendenti dalle aziende esercenti la motoaratura per conto terzi, stipulato dalle medesime parti di cui al predetto contratto collettivo 10 ottobre 1950; - l'accordo collettivo 11 giugno 1959, per i lavoratori addetti alla trebbiatura, stipulato tra le medesime parti, di cui al predetto contratto collettivo 10 ottobre 1950; Visto, per la provincia di Lucca, l'accordo collettivo 2 luglio 1956, per la determinazione delle retribuzioni degli operai addetti alle macchine trebbiatrici per conto terzi, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro; Visto, per la provincia di Pistoia, l'accordo collettivo 14 luglio 1954 per i lavoratori addetti alla trebbiatura, stipulato tra il Consorzio Trebbiatori e Motoaratori e la Confederterra, l'Unione Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale - U.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 9 della, provincia di Arezzo, in data 30 agosto 1960, n. 11 della, provincia di Firenze, in data, 24 agosto 1960, n. 6 della provincia di Grosseto, in data 31 maggio 1960, n. 8 della, provincia di Grosseto, in data 7 giugno 1960, n. 11 della provincia, di Lucca, in data 30 agosto 1960, n. 12 della provincia di Pistoia, in data 31 agosto 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Arezzo, l'accordo collettivo 27 febbraio 1956, relativo alla determinazione delle retribuzioni ai lavoratori addetti alle operazioni di motoaratura per conto terzi, l'accordo collettivo 26 giugno 1959 relativo alle retribuzioni dei lavoratori addetti alle operazioni di trebbiatura del grano e semi; - per la provincia di Firenze, l'accordo collettivo 6 luglio 1959, relativo ai lavoratori addetti alla trebbiatura; - per la provincia di Grosseto, il contratto collettivo 10 ottobre 1950 e l'accordo collettivo 1 ottobre 1959 relativi ai dipendenti dalle aziende esercenti la motoaratura per conto terzi, l'accordo collettivo 11 giugno 1959 relativo ai lavoratori addetti alla trebbiatura - per la provincia di Lucca, l'accordo collettivo 2 luglio 19543, relativo alla determinazione delle retribuzioni degli operai addetti alle macchine trebbiatrici per conto terzi - per la provincia di Pistoia, l'accordo collettivo 14 luglio 1954, relativo ai lavoratori addetti alla trebbiatura; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti ai lavori di motoaratura e trebbiatura, considerati nel contratto e negli accordi di cui al primo comma, delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca e Pistoia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica. italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 111 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 78. - VILLA
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