Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1849/1952
Approvazione dell'atto di concessione per la costruzione e l'esercizio della funicolare monofune Anacapri-Monte Solaro.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1849
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1849/1952
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1849
## Approvazione dell'atto di concessione per la costruzione e
l'esercizio della funicolare monofune Anacapri-Monte Solaro.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista l'istanza 20 maggio 1950 presentata dalla ditta individuale Francesco Uliscia fu Giuseppe, con sede in Roma, per ottenere la concessione decennale di impianto e di esercizio di una funicolare aerea monofune a seggiolini monoposto equidistanti ad attacchi fissi in servizio pubblico per trasporto di persone da Anacapri al Monte Solaro, nell'isola di Capri; Visto il progetto a firma ing. Uliscia e Unterrichter, portante i bolli annullati in data 20 maggio e 9 novembre 1950, e con timbro della Commissione per le funicolari aeree e terrestri del 7 giugno 1951; Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110 ; Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632 , convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526 ; Sentita la Commissione per le funicolari aeree e terrestri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti; Decreta: È approvato e reso esecutorio l'atto capitolato stipulato il 7 agosto 1952 tra il delegato del Ministro per i trasporti in rappresentanza dello Stato e l'ing. Francesco Uliscia fu Giuseppe, titolare della ditta omonima, con sede in Roma, per la concessione a questo ultimo della costruzione e dell'esercizio della funicolare aerea monofune a seggiolini monoposto equidistanti ad attacchi fissi in servizio pubblico per trasporto di persone da Anacapri al Monte Solaro, nell'isola di Capri. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952 EINAUDI MALVESTITI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1952 Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 35.- PALLA
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