Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 185/1970

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova.

Pubblicato: 30/04/1970 In vigore dal: 07/02/1970 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1970, n. 185

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 185/1970 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1970, n. 185 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 15. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di "Diritto anglo-americano". Art. 37. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di "Storia della chiesa". Art. 42. - L'elenco degli insegnamenti complementari della facoltà di economia e commercio è modificato nel senso che la denominazione dell'insegnamento di "Tecnica commerciale dei prodotti agricoli" muta in quella di "Economia di mercato dei prodotti agricoli". Art. 44. - È abrogato e sostituito dal seguente: L'esame di matematica generale deve precedere quello di matematica finanziaria e quello di statistica; l'esame di istituzioni di diritto privato deve precedere quelli di diritto commerciale e di diritto industriale; gli esami di istituzioni di diritto privato e di istituzioni di diritto pubblico devono precedere quelli di diritto internazionale, di diritto del lavoro e di diritto amministrativo; gli esami di economia politica (primo corso) e di statistica (primo corso) devono precedere quello di scienza delle finanze e diritto finanziario; gli esami di economia politica (primo corso) e di ragioneria generale devono precedere l'esame di economia e politica agraria; gli esami di statistica (primo corso) e di economia politica (secondo corso) devono precedere l'esame di politica economica e finanziaria; gli esami di ragioneria generale e applicata devono precedere quelli di tecnica bancaria e professionale e di tecnica commerciale e industriale. Art. 45, relativo agli esami di profitto e di laurea del corso di laurea in economia e commercio è modificato nel senso che il secondo comma e l'ultimo comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti: "L'esame di laurea riguarda la discussione di una dissertazione scritta svolta sopra un tema scelto dal candidato, con facoltà dello stesso di esporre e discutere anche una tesina su argomento scelto fra due materie diverse fra loro e diverse pure da quella della dissertazione scritta. Almeno quindici giorni prima dell'inizio degli esami di laurea lo studente deve aver depositato alla segreteria della facoltà la dissertazione scritta con la eventuale indicazione degli argomenti delle tesi orali facoltative". Art. 46. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di: Storia dell'arte; Linguistica africana; Filologia italiana. Art. 56 (già 51), relativo alle norme sulla propedeuticità ed esami del corso di laurea in scienze statistiche ed economiche è modificato nel senso che i commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto sono abrogati e sostituiti dai seguenti: "L'esame di istituzioni di analisi matematica deve essere superato prima degli esami di analisi matematica, calcolo delle probabilità, statistica, demografia, statistica economica; quello di geometria analitica prima degli esami di calcolo delle probabilità e di statistica; quello di istituzioni di statistica prima degli esami di calcolo delle probabilità, statistica, demografia, istituzioni di statistica economica; quello di istituzioni di statistica economica prima degli esami di politica economica e finanziaria, statistica economica, economia d'azienda, statistica aziendale ed analisi di mercato, quello di economia politica (primo esame) prima dello esame di istituzioni di statistica economica. Gli esami di analisi matematica, calcolo delle probabilità e statistica debbono essere superati prima degli esami di statistica metodologica e di teoria dei campioni; quelli di calcolo delle probabilità e statistica prima degli esami di controllo statistico della qualità e statistica industriale e di statistica aziendale e analisi di mercato; quelli di statistica e di economia politica (secondo esame) prima dell'esame di politica economica e finanziaria". Art. 119, relativo agli istituti annessi alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è modificato nel senso che l'istituto e museo di anatomia comparata e l'istituto e museo di zoologia e di genetica mutano denominazione in "Istituto di biologia animale". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 febbraio 1970 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1970 Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 201. - CARUSO

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