Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1886/1963

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino.

Pubblicato: 11/01/1964 In vigore dal: 03/12/1963 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1963, n. 1886

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1886/1963 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1963, n. 1886 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1986, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 27. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di: Letteratura ibero-americana; Letteratura anglo-americana. Dopo l'art. 64 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di amministrazione industriale (scuola diretta a fini speciali). Scuola di amministrazione industriale (Scuola diretta a fini speciali) Art. 65. - Nella Facoltà, di economia e commercio è istituita una "Scuola di amministrazione industriale" ai sensi dell' art. 20, terzo comma, lettera a) del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592 . La Scuola si propone di formare giovani professionalmente preparati per le carriere amministrative e direttive nelle imprese industriali mercantili. La Scuola conferisce il diploma di amministrazione industriale. I titoli di ammissione alla Scuola sono gli stessi richiesti per l' ammissione alla Facoltà di economia e commercio. Art. 66. - La Scuola ha sede presso l'Università degli studi di Torino e gode di autonomia amministrativa, finanziaria e didattica. La Scuola ha un proprio bilancio, che viene approvato dal Consiglio di amministrazione della Scuola e allegato al bilancio universitario. Art. 67. - La Scuola ha un proprio Consiglio di amministrazione, nominato dal rettore dell'Università è formato: a) dal direttore della Scuola, che lo presiede; b) da due professori di ruolo dell'Università e da un libero docente, designati dal Consiglio della Facoltà di economia e commercio; c) da tre rappresentanti degli enti o istituti finanziatori interessati al funzionamento della Scuola e da essi designati. Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Art. 68. - Il Consiglio di amministrazione della Scuola: a) delibera il bilancio preventivo e relative variazioni, e il bilancio consuntivo; b) propone al Consiglio della Facoltà di economia e commercio l'istituzione di nuovi insegnamenti della Scuola in aggiunta o in sostituzione di quelli esistenti, e la modifica o la soppressione di altri; c) approva il regolamento della Scuola e le sue modificazioni; queste ultime su proposta o sentito il Consiglio dei professori; d) esprime il suo parere su tutte le questioni che siano ad esso sottoposte dal Consiglio della Facoltà o dal Consiglio dei professori. Art. 69. - Direttore della Scuola è il direttore dello Istituto di amministrazione industriale della Facoltà di economia e commercio. Il direttore ha la direzione e la rappresentanza della Scuola e ne assicura la regolarità e la disciplina. Art. 70. - Il Consiglio dei professori della Scuola è composto dal direttore che lo presiede, e dai professori della Scuola. Il Consiglio delibera su tutte le questioni di natura didattica e disciplinare relative alla Scuola. Il Consiglio della Scuola è convocato dal direttore. Entro il mese di luglio di ogni anno deve riunirsi per esaminare, coordinare ed approvare i programmi dei corsi per l'anno successivo. Art. 71. - Il personale insegnante della Scuola è nominato su proposta del Consiglio della Facoltà di economia e commercio, sentito il Consiglio di amministrazione della Scuola per la durata di un anno accademico. Art. 72. - Gli uffici di amministrazione e di segreteria dell'Università funzionano da uffici di amministrazione e di segreteria della Scuola. Art. 73. - L'anno finanziario inizia il 1 novembre. Il bilancio preventivo della Scuola viene deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il mese di luglio di ogni anno. Art. 74. - I proventi della Scuola sono costituiti dalle tasse scolastiche, dagli eventuali contributi dello Stato, di Enti pubblici e di privati, dai lasciti, dalle donazioni e dai relativi redditi. Le tasse, le sopratasse e i contributi sono quelli in vigore nella Università di Torino per la Facoltà di economia e commercio. Le disposizioni sulle tasse di laurea si applicano al diploma conferito dalla Scuola. I proventi sono destinati a coprire: a) la spesa per stipendi ed assegni al personale insegnante assistente, tecnico e d'ordine della Scuola; b) la spesa per stipendi al personale insegnante, assistente tecnico e d'ordine, incaricato per il corso biennale di laurea in Amministrazione industriale, quando sia istituito; c) la quota spese da versare al bilancio universitario per l'uso dei locali e per i servizi amministrativi, di segreteria e generali; d) la concessione agli studenti meritevoli e di condizioni economiche non agiate, regolarmente iscritti alla Scuola dell'assistenza scolastica sotto forma di borse, premi ed assegni di studio; e) le altre spese competenti direttamente alla Scuola. Gli eventuali avanzi di esercizio saranno destinati ad un fondo da servire, anche mediante la corresponsione di contributi ad enti e fondazioni per l'acquisto, la costruzione, l'attrezzatura e l'esercizio, di un collegio universitario riservato a studenti iscritti presso l'Università di Torino al corso di diploma in Amministrazione industriale. Art. 75. - Il corso di diploma ha la durata di due anni. I singoli insegnamenti possono svolgersi lungo l'intero anno accademico o su un solo semestre. Il regolamento della Scuola (art. 68, lettera c) dovrà determinare l'epoca iniziale e finale dei corsi annuali e semestrali. Art. 76. - Su domanda motivata dell'allievo o di ufficio, l'allievo può essere messo fuori corso per uno o più semestri, secondo quanto è giudicato necessario. Il prolungamento ha il fine di consentire a chi non abbia potuto seguire una o più materie del corso nè superare gli esami relativi nel tempo prescritto, di rimettersi al corrente. La durata del periodo fuori corso, salvo motivi da vagliarsi caso per caso dal Consiglio dei professori, non può superare complessivamente la durata regolamentare del corso. Salvo gravi motivi, da vagliarsi come detto al precedente capoverso, gli allievi che beneficiano di una borsa di studio o comunque dell'assistenza scolastica e gli allievi ammessi all'esenzione totale o parziale dalle tasse decadono dal beneficio ove siano messi fuori corso. Art. 77. - Il corso della Scuola può essere seguito in uno dei seguenti indirizzi: Finanza e controllo; Organizzazione amministrativa; Mercatistica. Art. 78. - Sono materie fondamentali di insegnamento per tutti gli indirizzi: Diritto privato; Statistica metodologica; Matematica generale I (corso semestrale); Matematica generale II (corso semestrale); Ragioneria generale (corso semestrale); Economia dell'impresa; Tecnica industriale e commerciale I; organizzazione della produzione; Problematica generale amministrativa. Sono materie fondamentali per l'indirizzo Finanza e controllo: Ragioneria industriale (corso semestrale); Tecnica industriale e commerciale II: amministrazione finanziaria; Tecnica industriale e commerciale III: programmazione e controllo; Legislazione pratica tributaria (corso semestrale). Sono materie fondamentali per l'indirizzo Organizzazione amministrativa: Psicologia e sociologia del lavoro; Organica; Diritto del lavoro e della previdenza sociale (corso semestrale); Elementi di pubblica amministrazione (corso semestrale). Sono materie fondamentali per l'indirizzo Mercatistica: Statistica demografica ed economica; Mercatistica e ricerche di mercato; Tecnica del commercio internazionale. Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami negli insegnamenti fondamentali comuni ed in quelli dell'indirizzo prescelto, nonchè in almeno due altri insegnamenti da lui scelti fra i complementari o fra gli insegnamenti ufficiali del corso di laurea in economia e commercio. Sono insegnamenti complementari: Macchine per l'elaborazione delle informazioni; Psicologia e tecnica delle relazioni pubbliche. La conoscenza pratica di due lingue straniere (fra le quali l'inglese) è richiesta per l'indirizzo di Mercatistica e dovrà venire comprovata con una prova scritta ed una orale per ciascuna lingua, alla fine del biennio. Art. 79. - Gli esami si svolgono normalmente in due sessioni: la prima nella prima quindicina di luglio e la seconda nella seconda quindicina di ottobre. Una terza sessione da tenersi nel mese di marzo è limitata agli esami di corsi semestrali svolti nel primo semestre dell'anno. Art. 80. - L'esame finale di diploma consiste nella preparazione e nella discussione di una dissertazione scritta su di un argomento scelto, impostato è svolto in modo da dimostrare l'attitudine e la capacità del candidato ad applicare ad una problematica concreta le conoscenze e i metodi studiati. La discussione ha luogo davanti ad una Commissione nominata dal direttore e formata dallo stesso, che la presiede, da almeno quattro membri del Consiglio dei professori della Scuola, da un rappresentante della Facoltà di economia e commercio e da uno del Consiglio di amministrazione della Scuola. Art. 81. - Per quanto non espressamente previsto dalle precedenti disposizioni, si applicano le norme vigenti per l'insegnamento universitario. Norma transitoria A giudizio del Consiglio del professori può essere concessa l'abbreviazione degli studi, con dispensa dalla frequenza e dagli esami di singoli insegnamenti o di anni di corso, e previ eventuali esami integrativi, a coloro che, alla data d'entrata in vigore delle presenti disposizioni, risultino regolarmente iscritti alla preesistente scuola di applicazione di amministrazione di Torino. Gli ex iscritti alla stessa Scuola, che abbiano sostenuto l'esame finale del biennio presso di essa, potranno ottenere il corrispondente diploma della Scuola di amministrazione industriale previa presentazione e discussione della dissertazione già elaborata, davanti alla Commissione di diploma di cui all'art. 80. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 dicembre 1963 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1964 Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 29. - VILLA

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