Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1912/1962

Modificazione dello statuto dell'Ente autonomo "Fiera campionaria internazionale di Padova".

Pubblicato: 13/02/1963 In vigore dal: 09/12/1962 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1962, n. 1912

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1912/1962 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1962, n. 1912 ## Modificazione dello statuto dell'Ente autonomo "Fiera campionaria internazionale di Padova". IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454 , convertito nella, legge 5 luglio 1984, n. 1607 , sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, n. 1260 , col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo "Fiera campionaria internazionale di Padova", con sede in Padova, e ne è stato approvato lo statuto; Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente in data 19, maggio 1962, contenente proposte di modifiche al predetto statuto; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta: Lo statuto dell'Ente autonomo "Fiera campionaria internazionale di Padova", con sede in Padova, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, n. 1260 , è modificato come appresso. - Gli articoli 5, 6 e 10 sono abrogati e sostituiti dai seguenti "Art. 5. - Il presidente dell'Ente è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; dura in carica tre esercizi finanziari e può essere confermato. Ha la rappresentanza legale dell'Ente sia in giudizio che di fronte a terzi, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo e ne attua le rispettive deliberazioni. Il presidente è coadiuvato da due vice presidenti, ciascuno dei quali può sostituirlo in caso di assenza o impedimento previa apposita delega. I vice presidenti sono nominati dal Ministro per l'industria e per il commercio, su designazione del presidente e proposta del Consiglio di amministrazione. Come il presidente, durano in carica tre esercizi finanziari e possono essere confermati". "Art. 6. - Il Consiglio di amministrazione, nominato dal Ministro per l'industria e per il commercio, è composto oltre che dal presidente e dai due vice presidenti dell'Ente: a) da sette membri in rappresentanza delle Amministrazioni centrali dello Stato e precisamente: 1) uno della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 2) uno del Ministero degli affari esteri; 3) uno del Ministero delle finanze; 4) uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; 5) uno del Ministero dei trasporti; 6) uno del Ministero dell'industria e del commercio; b) uno del Ministero del commercio con l'estero: 8) da due membri in rappresentanza del comune di Padova, designati dalla Giunta municipale; c) da un membro in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Padova, designato dalla Giunta provinciale; d) da un membro in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova, designato dalla Giunta camerale; e) da sette membri in rappresentanza rispettivamente: degli industriali; degli agricoltori; dei coltivatori diretti; dei commercianti; degli artigiani; dei dirigenti di aziende industriali; dei dirigenti di aziende commerciali; designati dalle organizzazioni nazionali rappresentative della categoria. A coprire altri eventuali posti di consigliere, sino d un massimo di ventinove, compresi il presidente ed i due vice presidenti, potranno essere nominati dal Ministro per l'industria e per il commercio, su proposta del Consiglio di amministrazione, altre persone che per la loro attività e competenza diano sicuro affidamento di poter avvantaggiare l'Ente. Le funzioni di consigliere sono gratuite. i consiglieri residenti fuori sede dell'Ente, saranno rimborsate le spese di viaggio e soggiorno". Art. 1 "Art. 10. - Il Comitato esecutivo provvede alla ordinaria e, in quanto ne abbia avuto i poteri dal Consiglio, alla straordinaria amministrazione, nonchè al funzionamento interno dell'Ente, compresi l'assunzione, il licenziamento e la disciplina del personale tutto. I membri del Comitato, in numero di cinque, oltre al presidente e ai due vice presidenti dell'Ente, sono nominati, su proposta del presidente, dal Consiglio di amministrazione, nel proprio seno e possono essere in ogni momento revocati per giusti motivi dal Consiglio di amministrazione stesso. Essi restano in carica sino alla scadenza del Consiglio di amministrazione che li ha nominati e possono essere rieletti. Le riunioni del Comitato esecutivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei membri, compreso chi li presiede. Le deliberazioni sono valide a maggioranza dei voti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Comitato esecutivo si radunerà, previo tempestivo avviso, tutte le volte che il presidente lo riterrà opportuno o quando ne facciano domanda due membri. Il presidente del Comitato esecutivo presiede e rappresenta il Comitato stesso. In caso di assenza o impedimento del presidente, esso viene sostituito da uno dei due vice presidenti o da un altro membro del Comitato per ordine di anzianità di età, previa apposita delega. Il Comitato potrà nominare Commissioni tecniche e merceologiche e incaricare una o più persone per l'espletamento di compiti necessari all'attività dell'Ente. Le deliberazioni del Comitato esecutivo devono constare da verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal segretario o da chi li abbia sostituiti. Il Consiglio di amministrazione potrà deliberare a favore dei componenti il Comitato esecutivo una indennità speciale in relazione al pregio e continuità della opera prestata". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 dicembre 1962 SEGNI COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1963 Atti del Governo, registro n. 163, foglio n. 13. - VILLA

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