Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1923/1960

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara.

Pubblicato: 12/07/1961 In vigore dal: 30/10/1960 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1960, n. 1923

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1923/1960 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1960, n. 1923 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 , modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207 , e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte Sentito il parere del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 62, 63 e 64, relativi al corso biennale di studi propedeutici per la laurea in ingegneria sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 62. - Il corso biennale di studi propedeutici per la laurea in ingegneria comprende i seguenti insegnamenti fondamentali: 1° anno: 1) Analisi matematica I; 2) Geometria I; 3) Fisica I; 4) Chimica; 5) Disegno; 2° anno: 1) Analisi matematica II; 2) Geometria II; 3) Meccanica razionale; 4) Fisica II; I due esami di Fisica comprendono la parte riguardante le relative esercitazioni. Agli insegnamenti del secondo anno vanno aggiunti i seguenti due insegnamenti obbligatori: Disegno II; Litologia e geologia. Art. 63. - Titolo di ammissione al biennio propedeutico di ingegneria è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Art. 64. - Gli studenti del primo anno di corso possono ottenere l'iscrizione al secondo anno di corso qualora abbiano superato almeno due fra i quattro seguenti esami: Analisi matematica I; Geometria I; Fisica I; Chimica. Al termine del secondo anno di corso lo studente per essere ammesso al 3° anno di corso dovrà aver superato gli esami di tutte le discipline del biennio propedeutico, fatta eccezione degli insegnamenti obbligatori aggiunti ai sensi dell'art 62 del presente statuto. Norme transitorie Il nuovo ordinamento del biennio propedeutico d'ingegneria ha applicazione con l'anno 1960-61 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53 . Gli studenti già in corso di studi che nell'anno accademico in cui entrerà in vigore il presente ordinamento si iscrivano, avendone il diritto, al secondo anno del biennio propedeutico, potranno portare al termine gli studi secondo il preesistente ordinamento. Tuttavia, qualora gli studenti lo richiedano, potranno essere ammessi a seguire gli studi secondo il nuovo ordinamento e in tal caso stabiliranno le competenti autorità accademiche le condizioni in base alle quali potrà essere adottato il programma degli studi già seguito a quello da seguirsi in base al presente ordinamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1960 GRONCHI BOSCO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1961 Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 69. - VILLA

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