Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1961/1962

Modificazioni dello statuto dell'Universita' degli studi di Milano.

Pubblicato: 23/02/1963 In vigore dal: 31/12/1962 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1962, n. 1961

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1961/1962 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1962, n. 1961 ## Modificazioni dello statuto dell'Universita' degli studi di Milano. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 , modificato con regio 26 ottobre 1940, n. 2096 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 25 è abrogato e sostituito dal seguente: "La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, conferisce le lauree in: Chimica; Chimica industriale; Fisica; Scienze naturali; Scienze biologiche; Scienze geologiche. Dopo l'art. 25 è aggiunto seguente nuovo, articolo relativo alla istituzione del corso di laurea in Chimica indirizzo organico-biologico ed inorganico-chimico fisico con il conseguente della numerazione degli articoli successivi. Laurea in chimica Art. 26. - La durata del corso degli studi per la laurea in Chimica, è di cinque anni divisi in un biennio di studi propedeutici e in un triennio di studi di e titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Possono essere ammessi inoltre i diplomati dagli Istituti tecnici industriali, agrari, nautici e per geometri ai sensi delle vigenti disposizioni. a) Biennio di studi propedeutici: Sono insegnamenti fondamentali: 1) Istituzioni di matematiche (biennale); 2) Chimica generale ed inorganica (biennale); 3) Chimica, organica (biennale); 4) Chimica analitica; 5) Fisica sperimentale (biennale); 6) Mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici); 7) Esercitazioni di matematiche (biennale); 8) Esercitazioni di disegno di elementi di macchine; 9) Esercitazioni di preparazioni chimiche; 10) Esercitazioni di analisi di analisi chimica qualitativa; 11) Esercitazioni di fisica sperimentale. b) Triennio di studi di studi applicazione. Il triennio ha due diversi indirizzi: organico-biologico; inorganico-chimico-fisico. Insegnamenti fondamentali comuni agli indirizzi; 1) Chimica fisica (biennale); 2) Esercitazioni di analisi chimica quantitativa; 3) Esercitazione di chimica fisica (biennale); 4) Esercitazioni di chimica organica e di analisi; 5) Esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi chimica applicata (a scelta dello studente). Insegnamenti complementari per l'indirizzo organicobiologico 1) Analisi matematica (algebra ed infinitesimale); 2) Geometra analitica con elementi proiettiva; 3) Meccanica razionale con elementi di statica; 4) Chimica farmaceutica; 5) Chimica biologica; 6) Tecnologia e chimica del petrolio; 7) Chimica organica industriale; 8) Esercitazioni di tecnica e sintesi speciali Organiche; 9) Chimica applicata; 10) Chimica organica superiore; 11) Chimica macromolecolare. Insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico: 1) Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale); 2) Geometra analitica con elementi di proiettiva; 3) Meccanica razionale con elementi di statica; 4) Elettrochimica; 5) Chimica quantistica; 6) Chimica teorica; 7) Spettroscopia (corso speciale per chimici); 8) Misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali); 9) Chimica industriale; 10) Scienza dei metalli; 11) Strutturistica chimica; 12) Chimica applicata (ai materiali da costruzione); 13) Radiochimica; 14) Complementi di matematica (corso speciale per chimici); 15) Siderurgia e metallurgia; 16) Chimica statistica. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il biennio e per il triennio e almeno sette da lui scelti tra i complementari dell'indirizzo seguito. L'ammissione agli esami degli insegnamenti aventi le rispettive esercitazioni implica; il superamento dell'esame delle esercitazioni stesse. L'ammissione all'esame II degli insegnamenti biennali implica il superamento dell'esame I. I tre insegnamenti complementari di "Analisi matematica" e di Geometria analitica, con elementi di proiettiva, e di "Meccanica razionale con elementi di statica grafica" possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di "Istituzioni di matematiche" (biennale) L'iscrizione al corso di "Esercitazioni di Analisi chimica qualitativa", e implica il superamento degli esami di: Esercitazioni di preparazioni chimiche e di chimica e ed inorganica I. Il superamento degli esami predetti dovrà verificarsi nella, sia estiva ed autunnale del precedente anno di corso. Sono escluse le iscrizioni ritardate dopo gli eventuali appelli o sessioni straordinarie successive. Le frequenze agli insegnamenti di: Chimica organica II, Mineralogia, Chimica analitica, analitica, e esercitazioni di disegno di elementi di macchine sono facoltative al biennio od al terzo anno di corso. All'atto dell'iscrizione al triennio lo studente deve indicare l'indirizzo prescelto allegando l'elenco degli esami complementari. Tale elenco verrà sottoposto a convalida da parte della Facoltà e non potrà subire di norma alcuna variazione. Non potrà essere ammesso al laboratorio di laurea: lo studente che non abbia superato tutti gli esami previsti nel piano degli studi dal I al IV anno, eccettuati: a) per gli studenti dell'indirizzo inorganico-chimico-fisico: due esami complementari; b) per gli studenti dell'indirizzo organico-biologico: due esami complementari, oppure l'esame di chimica fisica II. In base alle norme precedenti lo studente può essere ammesso per lo sviluppo della tesi presso qualsiasi Istituto o Laboratorio della Facoltà. In via eccezioni può essere ammesso presso un Istituto di altra Facoltà o Istituto superiore di Milano, purchè diretto o controllato da un titolare di ruolo che assuma la responsabilità delle ricerche di laurea. In ogni caso il laureando deve presentare alla Facoltà, la domanda per l'ammissione all'istituto o Laboratorio che intende scegliere, indicando l'argomento della tesi. Per la validità della tesi sperimentale, lo studente dovrà frequentare l'istituto o Laboratorio prescelto almeno per un anno accademico. Alla fine del laboratorio di laurea il relatore responsabile dovrà inviare al presidente della Commissione di laurea, una dichiarazione scritta dalla quale risulti che il candidato ha frequentato per il periodo dovuto il proprio laboratorio, e dovrà esprimere motivato giudizio di idonei là sul candidato stesso. L'ammissione all'esame di laurea implica il superamento del saggio di prelaurea. Il saggio consiste in una prova scritta su argomenti di chimica tratta da insegnamenti chimici fondamentali e una prova orale di cultura chimica. La Commissione esaminatrice, nei casi in cui lo giudichi necessario, potrà richiedere al candidato una riva pratica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 dicembre 1962 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1963 Atti del Governo, registro n. 164, foglio n. 56 - VILLA

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