Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1970/1952

Incorporazione del Monte di credito su pegno di Vigevano, nella Cassa di risparmio di Vigevano, con sede in Vigevano (Pavia).

Pubblicato: 13/12/1952 In vigore dal: 16/10/1952 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1952, n. 1970

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1970/1952 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1952, n. 1970 ## Incorporazione del Monte di credito su pegno di Vigevano, nella Cassa di risparmio di Vigevano, con sede in Vigevano (Pavia). Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933 ; Visti i decreti 25 aprile 1929, n. 967 e 5 febbraio 1931, n. 225; Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279 ; Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 , ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 ; Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Vigevano, in data 16 maggio 1952 e del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Vigevano, in data 20 giugno 1952; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Sulla proposta del Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro; Decreta: Il Monte di credito su pegno di Vigevano, con sede in Vigevano (Pavia), è incorporato nella Cassa di risparmio di Vigevano, con sede in Vigevano (Pavia). Le modalità dell'incorporazione e le nuove norme statutarie da adottarsi eventualmente dall'istituto incorporante saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, a norma dell' art. 47, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 . Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 ottobre 1952 EINAUDI PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1952 Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 36. - PALLA

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