Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1970/1952
Incorporazione del Monte di credito su pegno di Vigevano, nella Cassa di risparmio di Vigevano, con sede in Vigevano (Pavia).
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1952, n. 1970
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1970/1952
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1952, n. 1970
## Incorporazione del Monte di credito su pegno di Vigevano, nella Cassa
di risparmio di Vigevano, con sede in Vigevano (Pavia).
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933 ; Visti i decreti 25 aprile 1929, n. 967 e 5 febbraio 1931, n. 225; Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279 ; Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 , ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 ; Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Vigevano, in data 16 maggio 1952 e del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Vigevano, in data 20 giugno 1952; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Sulla proposta del Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro; Decreta: Il Monte di credito su pegno di Vigevano, con sede in Vigevano (Pavia), è incorporato nella Cassa di risparmio di Vigevano, con sede in Vigevano (Pavia). Le modalità dell'incorporazione e le nuove norme statutarie da adottarsi eventualmente dall'istituto incorporante saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, a norma dell' art. 47, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 . Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 ottobre 1952 EINAUDI PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1952 Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 36. - PALLA
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