Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 199/1962

Modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari.

Pubblicato: 05/05/1962 In vigore dal: 09/03/1962 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1962, n. 199

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 199/1962 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1962, n. 199 ## Modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 , modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 , e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare e nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione. Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 140 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione presso la Facoltà di ingegneria, dei seguenti corsi di perfezionamento. Art. 1 Art. 141. - Sono istituiti presso la Facoltà di ingegneria i seguenti corsi di perfezionamento: I. - Corso di perfezionamento in arte mineraria e preparazione dei minerali, con i seguenti insegnamenti: 1) Arte mineraria I; 2) Arte mineraria II; 3) Impianti minerari; 4) Tecnica dei sondaggi; 5) Preparazione meccanica dei minerali; 6) Flottazione dei minerali; 7) Giacimenti minerari; 8) Estimo, economia e legislazione; Altri insegnamenti monografici eventuali. Al corso possono essere inscritti i laureati in ingegneria e su parere conforme della Facoltà esaminato la loro carriera scolastica, i laureati in Scienze naturali e geologiche, in Chimica e in Fisica. II. - Corso di perfezionamento in "Ricerca e produzione degli idrocarburi", con i seguenti insegnamenti: 1) Geologia degli idrocarburi; 2) Geofisica; 3) Tecnica dei sondaggi; 4) Coltivazione dei giacimenti di idrocarburi 5) Idraulica dei mezzi porosi e trasporto degli idrocarburi 6) Chimica degli idrocarburi; 7) Economia e legislazione; Altri insegnamenti monografici eventuali. Al corso possono essere inscritti i laureati in Ingegneria e in Scienze geologiche e su parere conforme della Facoltà, esaminata la loro carriera scolastica, i laureati in Scienze naturali e in Fisica. III. - Corso di perfezionamento in "Preparazione dei minerali e Metallurgia": 1) Preparazione meccanica, dei minerali e Mineralogia; 2) Flottazione dei minerali; 3) Mineralogia e Microscopia; 4) Analisi chimiche; 5) Chimica fisica metallurgica; 6) Metallurgia I - Siderurgia; 7) Metallurgia II - Dei minerali non ferrosi e di interesse nucleare 8) Impianti metallurgici; Altri insegnamenti monografici eventuali. Al corso possono essere inscritti i laureati in Ingegneria, in Chimica e in Fisica. Art. 142. - Ai corsi di perfezionamento possono essere ammessi, previa deliberazione del Senato accademico, su proposta della Facoltà di ingegneria, anche coloro i quali siano in possesso di lauree diverse da quelle stabilite nell'articolo precedente. Art. 143. - I corsi di perfezionamento sono di durata annuale. Per ogni corso il direttore è nominato dal Senato accademico fra i titolari delle materie di insegnamento su proposta del Consiglio della facoltà di ingegneria. Il complesso degli insegnamenti dei corsi può ogni anno, previa deliberazione del Senato accademico, su proposta del Consiglio della facoltà di ingegneria, udito il Consiglio di amministrazione e ove occorre l'Ente o il privato sovventore, essere diversamente distribuito e sviluppato, in rapporto alla esperienza didattica ed alla evoluzione tecnica. Art. 144. - Gli esami dei corsi di perfezionamento hanno luogo nella sessione estiva ed autunnale e consistono in una unica prova vertente sul gruppo delle materie di insegnamento. La Commissione di esami è nominata dal rettore dell'Università udito il direttore del corso che ne è il presidente. Essa è costituita da un numero di membri da cinque a undici. Art. 145. - A coloro che hanno frequentato i corsi e superato l'esame è rilasciato un certificato di studio e di esame. Art. 146. - Ogni corso di perfezionamento è mantenuto dall'Università con i mezzi assicurati da privati e da Enti sovventori. Art. 147. - Le tasse e sopratasse dei singoli corsi di perfezionamento sono determinate ogni anno accademico con deliberazione del Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio della facoltà di ingegneria approvata dal Senato accademico. Art. 148. - Il rettore dell'Università, su proposta delle autorità accademiche, delibererà entro il mese di giugno quali corsi di perfezionamento siano da effettuare nell'anno accademico successivo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 marzo 1962 GRONCHI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1962 Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 73. - VILLA

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