Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 20/1956

Disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale.

Pubblicato: 18/01/1956 In vigore dal: 11/01/1956 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1956, n. 20

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 20/1956 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1956, n. 20 ## Disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto gli articoli 1, 2 punto 13 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 , concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato; Visto i decreti del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23 e 17 agosto 1955, n. 767 ; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all' art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Alle norme che regolano il trattamento ordinario di quiescenza a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, della Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli Archivi notarili, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, sono apportate le modificazioni di cui al presente capo. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 18 marzo 1968, n. 249 ha disposto (con l'art. 40) che "Nei riguardi del personale contemplato dall' articolo 7 della legge 13 giugno 1952, n. 690 , nonchè dall' articolo 26 della legge 13 marzo 1953, n. 165 , dall' articolo 7 della legge 16 luglio 1960, n. 727 e dall' articolo 1 della legge 20 dicembre 1962, n. 1743 , la differenza tra il trattamento di quiescenza dovuto secondo le norme dei regolamenti comunali e quello previsto dalle norme concernenti gli impiegati civili dello Stato resta a carico delle amministrazioni comunali ed è determinata e corrisposta direttamente dalle stesse, agli aventi diritto, per le pensioni decorrenti dal 1 agosto 1954 in poi con effetto dalla stessa data."

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