Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 201/1987
Aggiornamento degli importi di taluni articoli del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, in materia di limiti di responsabilita' nel trasporto aereo.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 1987, n. 201
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 201/1987
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 1987, n. 201
## Aggiornamento degli importi di taluni articoli del codice della
navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, in
materia di limiti di responsabilita' nel trasporto aereo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto il codice di navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , ed in particolare gli articoli 943, 944, 952, 967, 968, 975 e 976; Vista la legge 16 aprile 1954, n. 202 , con cui sono stati elevati i limiti di responsabilità e di copertura assicurativa previsti dai sopra citati articoli del codice della navigazione ; Visto l' art. 19 della legge 13 maggio 1983, n. 213 ; Considerato che per quanto concerne i limiti di responsabilità di cui agli articoli del codice della navigazione 943, 944, 945 e 952, sul piano internazionale esiste una disciplina specifica cui lo Stato italiano ha aderito, anche per quanto concerne la revisione e l'aggiornamento dei limiti di responsabilità da essa previsti; Vista la legge 19 maggio 1932, n. 841 , con cui è stata data esecuzione alla convenzione per la unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, stipulata a Varsavia il 12 ottobre 1929, il cui art. 22 prevede limiti di responsabilità per il trasporto di persone, bagagli e merci; Vista la legge 3 dicembre 1962, n. 1832 , con cui è stata data esecuzione al protocollo che apporta modifiche alla suddetta convenzione di Varsavia, firmato a L'Aja il 28 settembre 1955, il cui articolo XI sostituisce l'articolo 22 della convenzione di Varsavia; Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 132 del 2 maggio 1985 , ha dichiarato la illegittimità dell' art. 1 della legge 19 maggio 1932, n. 841 e dell' art. 2 della legge 3 dicembre 1962, n. 1832 , nella parte in cui danno esecuzione all'art. 22.1° della convenzione di Varsavia, come sostituito dall'articolo XI del protocollo de L'Aja, concernenti il limite di responsabilità nel trasporto aereo internazionale di persone; Considerato che in sede internazionale si è inteso modificare e aggiornare il regime di cui alla convenzione di Varsavia così come emendata dal protocollo de L'Aja, mediante il protocollo adottato a Guatemala l'8 marzo 1971, nonchè mediante i protocolli adottati a Montreal il 25 settembre 1975; Vista la legge 6 febbraio 1981, n. 43 , con cui è stata autorizzata la ratifica dei predetti protocolli di Guatemala e di Montreal; Considerato che lo Stato italiano ha inteso pienamente aderire al regime dei predetti protocolli di Guatemala e di Montreal mediante il deposito dei necessari strumenti di ratifica avvenuto rispettivamente il 26 marzo 1985 presso l'organizzazione per l'aviazione civile internazionale e il 2 aprile 1985 presso il Governo della Repubblica popolare di Polonia; Ritenuto che, pur non essendo tuttora entrati internazionalmente in vigore i predetti protocolli di Guatemala e di Montreal a causa del sinora incompleto adempimento dei requisiti all'uopo prescritti nelle disposizioni protocollari, ad essi tuttavia possa farsi riferimento, ai sensi dell' art. 19 della legge 13 maggio 1983, n. 213 , sia per l'avvenuta adesione dello Stato italiano che per la dichiarata incostituzionalità delle leggi con cui è stata data esecuzione alla convenzione di Varsavia e al protocollo de L'Aja, per quanto concerne il limite di responsabilità per il trasporto aereo internazionale di persone; Considerato che per quanto concerne i limiti di responsabilità di cui agli articoli 967 e 968 del codice della navigazione non sopperiscono sul piano internazionale disposizioni convenzionali circa il limite di responsabilità per danni a terzi alla superficie adeguatamente aggiornate, risalendo la specifica convenzione in materia ai 7 ottobre 1952 (convenzione di Roma, ratificata ai sensi della legge 2 marzo 1963, n. 674 ) e non avendo l'Italia sottoscritto il protocollo di emendamento adottato a Montreal il 23 settembre 1978; Ritenuta la opportunità, per i limiti di responsabilità di cui ai predetti articoli 967 e 968, di ricorrere a parametri di valutazione diversi dalle convenzioni internazionali, quali l'applicazione del medesimo rapporto di aggiornamento esistente tra il limite di responsabilità previsto dall' articolo 943 del codice della navigazione , modificato con legge 16 aprile 1954, n. 202 e il limite di responsabilità previsto dal presente decreto per il medesimo art. 943, nonchè gli indici generali dei prezzi di mercato e delle retribuzioni desunti dalle rilevazioni dell'istituto centrale di statistica; Considerato che circa i limiti di responsabilità di cui agli articoli 975 e 976 il codice della navigazione prevede attualmente gli stessi importi valevoli per il limite del risarcimento per danni a terzi sulla superficie; Ritenuto, quindi, che anche per l'aggiornamento degli importi di cui ai suddetti articoli 975 e 976 debba operarsi in analogia con quanto previsto per l'aggiornamento degli importi contenuti nell'art. 967; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1987; Sulla proposta del Ministro dei trasporti; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della navigazione sono modificati come segue: art. 943, primo comma, da lire cinquemilioniduecentomila a lire centonovantacinquemilioni; art. 944, secondo comma, da lire duecentodiecimila a lire unmilionenovecentocinquantamila; art. 952, primo comma, da lire diecimila a lire trentatremila; art. 967, primo comma, da lire diecimila a lire centodiecimila; art. 967, secondo comma, da lire venticinquemilioni a lire novecentotrentamilioni; da lire ottantatremilioni a lire tremiliardicentomilioni; da lire diecimilioni lire trecentosettantacinquemilioni; art. 968, primo comma, da lire ottomilionitrecentomila a lire trecentodiecimilioni; art. 975, primo comma, da lire diecimila a lire centodiecimila; art. 975, secondo comma, da lire venticinquemilioni a lire novecentotrentamilioni; da lire ottantatremilioni a lire tremiliardicentomilioni; da lire diecimilioni a lire trecentosettantacinquemilioni; art. 976, da lire cinquemilioniduecentomila a lire centonovantacinquemilioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 marzo 1987 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri SIGNORILE, Ministro dei trasporti Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1987 Atti di Governo, registro n. 65, foglio n. 14
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