Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 205/1980

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara.

Pubblicato: 03/06/1980 In vigore dal: 11/03/1980 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1980, n. 205

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 205/1980 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1980, n. 205 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1954, n. 1207 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato, n. 1902/74 del 14 febbraio 1975; Considerato che non appare opportuno, al momento , procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonchè delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Art. 1 Lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 143, 144, 145 e 146, riguardanti la scuola di specializzazione in oncologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in oncologia Art. 143. - La scuola di specializzazione in oncologia ha sede presso l'istituto di anatomia ed istologia patologica dell'Università di Ferrara, e conferisce il diploma di specialista in oncologia. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 144. - La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 145. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: patologia generale dei tumori (I); oncologia sperimentale (I); anatomia ed istologia patologica dei tumori (I); epidemiologia dei tumori; cancerogenesi ambientale e professionale e prevenzione primaria; immunologia dei tumori. 2° Anno: patologia generale dei tumori (II); oncologia sperimentale (II); anatomia ed istologia patologica dei tumori (II); citodiagnostica dei tumori; prevenzione clinica e tecniche diagnostiche e di laboratorio; radiodiagnostica dei tumori; oncologia medica (I); oncologia chirurgica (I). 3° Anno: oncologia medica (II); oncologia chirurgica (II); radioterapia dei tumori; oncologia dell'apparato genitale femminile; oncologia pediatrica; principi di riabilitazione oncologica; organizzazione della lotta contro i tumori. Ogni scuola deve provvedere ad organizzare seminari e conferenze su specifici argomenti con l'integrazione di quelli elencati nello statuto. Art. 146. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria per l'ammissione agli esami; il superamento degli esami di ciascun anno è condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del triennio per ottenere il diploma i candidati devono presentare una dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.

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