Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 2055/1962

Rettifica del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909, relativo alla ripartizione di n. 375 posti di assistente di ruolo riservati, per concorso agli assistenti straordinari.

Pubblicato: 05/04/1963 In vigore dal: 31/12/1962 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1962, n. 2055

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 2055/1962 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1962, n. 2055 ## Rettifica del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909, relativo alla ripartizione di n. 375 posti di assistente di ruolo riservati, per concorso agli assistenti straordinari. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909 , concernente la ripartizione di trecentosettantacinque posti di assistente riservati per concorso agli assistenti straordinari ai sensi dell' art. 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17 ; Ritenuta l'opportunità di procedere ad una parziale rettifica del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909 , sulla base di ulteriori accertamenti relativi alla situazione di alcuni assistenti straordinari in servizio presso cattedre universitarie nell'anno accademico 1961-62 con almeno cinque anni di servizio, in qualità di assistenti retribuiti, anche non continuativi; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909 , citato nelle premesse, è rettificato come appresso: 1. Il posto di assistente di ruolo assegnato alla cattedra di Statistica della Facoltà di economia e commercio dell'Università di Firenze deve intendersi, invece, assegnato alla corrispondente cattedra della stessa Facoltà della Università di Genova. 2. Uno dei posti di assistente di ruolo assegnato alla cattedra di Patologia special, medica e metodologia clinica della Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Firenze deve intendersi assegnato alla cattedra di Endocrinologia della stessa Facoltà della Università di Firenze. 3. Il posto di assistente di ruolo assegnato alla cattedra di Lingua "letteratura francese della Facoltà di lettere e filosofia, della Università di Firenze deve intendersi assegnato alla cattedra di Lingua e letteratura inglese della stessa Facoltà della Università di Firenze. 4. Il posto di assistente di ruolo assegnato alla cattedra di Storia economica della Facoltà di economia e commercio della Università di Pisa deve intendersi assegnato alla cattedra di Storia della stessa Facoltà della Università di Pisa. 5. Il posto di assistente di ruolo assegnato alla cattedra, di Geografia, politica, dell'istituto universitario orientale di Napoli deve intendersi assegnato alla cattedra di Geografia politica ed economica dell'Asia e dell'Africa di l'istituto medesimo. 6. Il posto di assistente di ruolo assegnato alla cattedra di Disegno di macchine della Facoltà di scienze e uno dei due assegnati a, quella di Architettura degli interni, arredamento e decorazione della Facoltà di architettura della Università di Firenze debbono intendersi assegnati entrambi alla cattedra di Clinica chirurgia generale e terapia chirurgica della Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Firenze. 7. I posti di assistente di ruolo assegnati alle cattedra di Filosofia teoretica e di Lingua amarica della Facoltà di lettere e filosofia della Università di Roma debbono intendersi entrambi assegnati alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica della Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Firenze. 8. Il posto di assistente di ruolo assegnato alla cattedra di Lingua cecoslovacca della Facoltà di lettere e filosofia, della Università di Roma deve intendersi assegnato alla cattedra di Clinica otorinolaringoiatrica della Facoltà di medicina, e chirurgia della Università di Messina. 9. Il posto di assistente di ruolo assegnato alla cattedra di Fisica sperimentale della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Roma deve intendersi assegnato alla cattedra di Anatomia umana normale della Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Milano. 10. Uno dei posti di assistente di ruolo assegnato alla, cattedra di Urbanistica della Facoltà di architettura della Università di Roma deve intendersi assegnato alla cattedra di Malattie infettive della Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Modena. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 dicembre 1962 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1963 Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 2. - VILLA

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