Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 2076/1963

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma.

Pubblicato: 25/01/1964 In vigore dal: 03/12/1963 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1963, n. 2076

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 2076/1963 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1963, n. 2076 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797 , modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772 , e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 199 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Gerontologia e Geriatria, annessa alla Facoltà di medicina e chirurgia. Scuola di specializzazione in Gerontologia e Geriatria Art. 200. - È istituita la Scuola di specializzazione in Gerontologia e Geriatria. La Scuola è sottoposta alle regolamentazioni generali fissate dallo statuto delle Scuole di specializzazione annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Parma. Art. 201. - La Scuola ha sede presso l'Istituto di Semeiotica medica. Art. 202. - La Scuola ha la durata di due anni. Art. 203. - Sono ammessi i laureati in Medicina e chirurgia. Art. 204. - L'iscrizione alla Scuola è limitata per ogni anno accademico a n. 20 allievi. Art. 205. - Le materie di insegnamento sono: Primo anno: 1) Semeiologia medica diretta strumentale e funzionale 2) Patologia medica con particolare riguardo alle malattie dell'età geriatrica; 3) Anatomia ed Istologia patologica; 4) Chimica clinica e Batteriologia clinica. Secondo anno: 1) Clinica medica e terapia delle malattie dell'età geriatrica; 2) Patologia e diagnostica delle malattie geriatriche; 3) Diagnostica radiologica delle malattie geriatriche. Art. 206. - Gli allievi sono tenuti a seguire le lezioni teoriche, le esercitazioni ed i turni di internato stabiliti dal direttore della Scuola. Alla fine di ogni anno gli allievi che abbiano ottenuto la prescritta attestazione di frequenza, dovranno sostenere un esame di profitto. Alla fine del biennio gli allievi dovranno presentare una dissertazione scritta e sostenere un esame di diploma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 dicembre 1963 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1964 Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 126. - VILLA

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