Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 209/1987
Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1987 relativo al personale del comparto scuola.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1987, n. 209
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 209/1987
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1987, n. 209
## Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9
febbraio 1987 relativo al personale del comparto scuola.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 ; Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 agosto 1986 (registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1986 - Atti di Governo, registro n. 61 , foglio n. 39) con il quale all'on. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1986 (registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1986 , registro n. 8 Presidenza, foglio n. 326) con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 , e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 , concernente determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 , concernente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987; Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910 , concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987); Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 marzo 1987, con la quale (respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipare alle trattative) è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1985-1987 riguardante il personale del comparto scuola di cui all' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 , raggiunto in data 9 febbraio 1987 fra la delegazione di parte pubblica composta come previsto dal citato art. 8 e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CIDA, CISNAL, CISAL, CISAS, USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti (CGIL-Scuola, CISL-Scuola, CISL-SISM, CISL-SINASCEL, UIL-Scuola, CONFSAL-SNALS, CISNAL-Scuola, CISAL-Scuola, CISAS-Scuola, USPPI-Scuola), e le organizzazioni sindacali SNIA ed UNAMS; accordo cui hanno aderito successivamente le seguenti organizzazioni sindacali non partecipanti alle trattative: la CONFILL in data 26 febbraio 1987 e la CILDI in data 5 marzo 1987; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 marzo 1987, ai sensi dell' art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , concernente l'approvazione della nuova ipotesi di accordo sottoscritto in data 20 marzo 1987 dalle stesse Confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate ed il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il personale del comparto scuola, di cui all' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 , per il triennio 1985-1987; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale; EMANA il seguente decreto: Art. 1 Campo di applicazione e durata 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale di cui all' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 , e si riferiscono al periodo 1 gennaio 1985-31 dicembre 1987. 2. Gli effetti giuridici decorrono dal 1 gennaio 1985 e quelli economici dal 1 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.
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