Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 212/1997

Regolamento recante modificazioni al regolamento concernente la concessione dell'utenza del servizio d'informatica per l'accesso alla base informativa del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305.

Pubblicato: 12/07/1997 In vigore dal: 20/05/1997 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1997, n. 212

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 212/1997 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1997, n. 212 ## Regolamento recante modificazioni al regolamento concernente la concessione dell'utenza del servizio d'informatica per l'accesso alla base informativa del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto l' articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Considerata la diffusione della cultura informatica presso i potenziali utenti telematici e l'inserimento di un corso di autoiscrizione in linea che rendono superflua la frequenza ai corsi di addestramento e aggiornamento presso la Scuola centrale tributaria, previsti dall' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1996; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1997; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "dal direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali" sono sostituite dalle seguenti: "dal direttore generale del Dipartimento del territorio"; b) all'articolo 7, comma 1, le parole: "della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali" sono sostituite dalle seguenti: "del Dipartimento del territorio"; c) all'articolo 11, comma 6, la parola: "fatture" è sostituita dalle seguenti: "note di addebito"; d) all'articolo 11, comma 7, primo e secondo periodo, la parola: "fattura" è sostituita dalle seguenti: "nota di addebito". 2. L'articolo 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 305 del 1991 è abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 maggio 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Ciampi, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1997 Atti di Governo, registro n. 108, foglio n. 8 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Si omette la pubblicazione delle note relative ai riferimenti al D.P.R. n. 305/1991 in quanto in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 12, è pubblicato il testo aggiornato del predetto decreto, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 . Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1, lettera c), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

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