Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 213/1969

Autorizzazione all'istituto di credito fondiario della Toscana, con sede in Firenze, ad emettere cartelle fondiarie.

Pubblicato: 22/05/1969 In vigore dal: 31/03/1969 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1969, n. 213

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 213/1969 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1969, n. 213 ## Autorizzazione all'istituto di credito fondiario della Toscana, con sede in Firenze, ad emettere cartelle fondiarie. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ; Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 , e le successive modificazioni; Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472 , e le successive modificazioni; Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474, 4 agosto 1955, n. 683 e 31 ottobre 1965, n. 1244 ; Visto il proprio decreto 8 giugno 1968, n. 822, che ha eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede a Firenze, ne ha approvato lo statuto e l'ha autorizzato ad esercitate il credito fondiario ed edilizio, in conformità delle disposizioni vigenti in materia, nel territorio della Regione toscana; Vista la domanda presentata dal predetto istituto in data 4 febbraio 1969; Considerato che l'istituto stesso ha dimostrato di possedere crediti ipotecari per un ammontare non inferiore alla metà del proprio fondo di garanzia di lire 3 miliardi; Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 2 agosto 1967; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: L'istituto di credito fondiario della Toscana, con sede a Firenze, è autorizzato ad emettere cartelle fondiarie in conformità delle disposizioni vigenti in materia ed entro il limite di cui all' art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474 . Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 marzo 1969 SARAGAT COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1969 Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 156. - GRECO

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