Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 2156/1952
Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Tupputi-Schinosa Ottavio fu Giuseppe (eredi) e Tupputi-Schinosa Tommaso fu Giuseppe, in comune di Andria (Bari).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2156
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 2156/1952
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2156
## Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione
e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale
per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di
Tupputi-Schinosa Ottavio fu Giuseppe (eredi) e Tupputi-Schinosa
Tommaso fu Giuseppe, in comune di Andria (Bari).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo , ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206 ; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67; Visti il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Tupputi-Schinosa Ottavio fu Giuseppe (eredi) per 1/2 e Tupputi-Schinosa Tommaso fu Giuseppe (eredi) per 1/2, per i terreni ricadenti nel comune di Andria (provincia di Bari; Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell' art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , per poter conservare una parte dei terreni compresi nei suddetti piani particolareggiati di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: Art. 1 È approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Tupputi-Schinosa Ottavio fu Giuseppe (eredi) per 1/2 e Tupputi-Schinosa Tommaso fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Andria (provincia di Bari), della superficie di ettari 6.38.38, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.
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