Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 2156/1963

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia.

Pubblicato: 13/02/1964 In vigore dal: 03/12/1963 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1963, n. 2156

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 2156/1963 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1963, n. 2156 ## Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029 , e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352 , e successive modificazioni Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto anzidetto; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come oppresso: Gli articoli dal n. 1 al n. 6 sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della successiva numerazione: Art. 1 Facoltà di economia e commercio; Facoltà di lingue e letterature straniere. Appartengono alla Facoltà di economia e commercio i seguenti laboratori, istituti e seminari: Laboratorio di Economia politica; Laboratorio di Scienza delle finanze e Diritto finanziario; Laboratorio di Politica economica e finanziaria; Laboratorio di Economia e politica agraria; Laboratorio di Statistica Laboratorio di Geografia economica; Laboratorio di Matematica, generale e finanziaria; Laboratorio di Merceologia; Laboratorio di Tecnica bancaria e professionale industriale e commerciale; Laboratorio di Ragioneria generale e applicata; Istituto di Storia economica Seminario di Diritto. Appartengono alla Facoltà di lingue e letterature straniere i seguenti seminari: Seminario di Letteratura francese; Seminario di Letteratura inglese; Seminario di Letteratura tedesca; Seminario di Letteratura spagnola; Seminario di Letteratura russa. I laboratori e seminari hanno lo scopo di completare con esercitazioni pratiche gli insegnamenti e di addestrare gli studenti alla ricerca scientifica. I laboratori e seminari sono diretti dal professore della rispettiva materia oppure da, uno dei professori delle materie a cui il laboratorio, seminario si riferisce, su nomina del rettore. Fa parte dell'Istituto la biblioteca generale. Sono deferite ad una Commissione le seguenti attribuzioni: a) la determinazione delle direttive da seguirsi negli acquisti delle opere e delle pubblicazioni periodiche da parte della biblioteca; b) la deliberazione sugli acquisti di opere e pubblicazioni, proposti dai professori e dagli allievi, sui fondi della biblioteca, la vigilanza sul personale e sul materiale della biblioteca, il regolamento dell'attività della biblioteca, l'amministrazione dei fondi assegnati alla biblioteca; c) il controllo amministrativo dell'impiego dei fondi assegnati ai laboratori e seminari, per la parte destinata ai direttori dei laboratori e seminari, all'acquisto di opere e pubblicazioni, acquisto da farsi per mezzo della biblioteca, che cura la catalogazione anche dello opere e pubblicazioni acquistate dai laboratori e seminari. La Commissione anzidetta è composta di tre professori dell'Istituto di ruolo o fuori ruolo o emeriti o onorari i quali vengono nominati per un biennio accademico dal rettore dopo aver sentito il parere del Senato accademico. Il rettore designa presidente della Commissione uno dei tre professori nominati. La Commissione fa al rettore le sue proposte per tutto quello che si riferisce al personale, ai fondi, alle suppellettili della biblioteca, e rende conto annualmente del suo operato. Segretario della Commissione della biblioteca è il direttore della biblioteca. Art. 2. - Salve le disposizioni speciali che potranno essere prese dal Senato accademico sentita la Facoltà interessata per qualche materia complementare, ogni corso si svolge in almeno tre ore settimanali di lezione da tenersi in giorni distinti, non computate fra esse le ore destinate ad esercitazioni di laboratorio e seminario. Art. 3. - Oltre ai corsi ufficiali possono essere tenuti corsi liberi a titolo privato. I liberi docenti, che hanno depositato il decreto di abilitazione e intendono impartire l'insegnamento, debbono presentare il programma del corso entro il mese di giugno. Ciascun Consiglio di Facoltà esamina entro il mese di settembre i programmi presentati dai liberi docenti per l'anno successivo e li coordina fra loro e con i corsi ufficiali. Quando il corso libero abbia orario ed estensione di programma conformi a quelli dei corsi ufficiali e risponda alle prescrizioni dell'art. 59, del regolamento generale universitario, può aver titolo ed efficacia di corso pareggiato, ai sensi dell'art. 60 del regolamento stesso, su deliberazione della Facoltà competente. Art. 4. - Per gli studenti provenienti da altre Facolta e per i laureati, la Facoltà, competente determina caso per caso l'anno a cui lo studente deve essere iscritto, i corsi che deve seguire e gli esami da sostenere. Lo studente è tenuto ad inoltrare domanda non oltre il 31 dicembre e deve in ogni caso, essere fornito del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione al corso di laurea a cui aspira. Art. 5. - L'Istituto conferisce le seguenti lauree: 1) in Economia e commercio; 2) in Lingue e letterature straniere; i seguenti diplomi: 1) di magistero in Economia e diritto; 2) di magistero in Economia aziendale: 3) di perfezionamento in una delle lingue e letterature straniere: francese, inglese, tedesca, spagnola russa. Art. 24, è modificato nel senso che la Scuola di perfezionamento e corso di specializzazione in Lingue e letterature straniere annessa alla Facoltà di lingue e letterature straniere conferisce il diploma o l'attestato di frequenza anche in lingua inglese. Gli articoli dal n. 25 al n. 81 relativi alla Scuola di perfezionamento negli studi applicati alla preparazioni per lo svolgimento dell'attività economica nell'Europa sud-orientale e nel Levante sono soppressi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo i chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 dicembre 1063 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1964 Atti del Governo, registro n. 180, foglio n. 98. - VILLA

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