Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 216/1997

Regolamento recante modificazioni alle modalita' di erogazione degli assegni, delle pensioni e dell'indennita' di accompagnamento a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti.

Pubblicato: 14/07/1997 In vigore dal: 04/06/1997 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1997, n. 216

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 216/1997 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1997, n. 216 ## Regolamento recante modificazioni alle modalita' di erogazione degli assegni, delle pensioni e dell'indennita' di accompagnamento a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 854 , come modificata ed integrata dalla legge 25 maggio 1989, n. 211 , concernente le modalità di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili; Visto in particolare l' articolo 12-bis della legge 18 dicembre 1973, n. 854 , che stabilisce la procedura per apportare modifiche ed integrazioni alle modalità di erogazione delle provvidenze economiche di cui trattasi: Vista la legge 29 gennaio 1994, n. 71 , recante trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero; Visto l' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Ritenuta la necessità di apportare modifiche ed integrazioni alle modalità di erogazione dei benefici economici in favore di invalidi civili e sordomuti, disciplinate dalla citata legge n. 854 del 1973 , al fine di accelerare e di semplificare le procedure; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1996; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997; Sulla proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro; Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. Agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti, beneficiari delle pensioni, assegni e indennità previste dalle norme vigenti, le prefetture, in relazione ai provvedimenti di concessione adottati, rilasciano apposito libretto, che reca il numero d'iscrizione, le generalità e il numero di codice fiscale del beneficiario, la categoria o le categorie di appartenenza, la data di decorrenza del beneficio. Il libretto reca inoltre, in appositi spazi, la fotografia e la firma dell'avente diritto o, in sostituzione, quelle del tutore o del rappresentante legale, autenticate ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 . Il libretto stesso è documento valido ai fini della riscossione dei benefici di cui al presente articolo senza limiti di importo. 2. La riscossione, senza limiti di importo, è altresì consentita a persona munita di apposita delega con firma autenticata ai sensi della citata legge 4 gennaio 1968, n. 15 , dietro esibizione del libretto dell'assistito e di un proprio documento di identificazione personale. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell' art. 12-bis della legge 18 dicembre 1973, n. 854 , come modificata e integrata dalla legge 25 maggio 1989, n. 211 , è il seguente: "Art. 12-bis. - 1. Le modifiche o le integrazioni alle modalità di erogazione delle provvidenze economiche disciplinate dalla presente legge, che si rendano successivamente necessarie, saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro". - Del D.L. 1 dicembre 1993, n. 487 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 , si ritiene opportuno riportare di seguito il testo degli articoli 1, 2 e 11: "Art. 1 (Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni). - 1. L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è trasformata in ente pubblico economico denominato ente ''Poste italianè', con effetto dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi previsti dall'art. 3, che dovranno essere emanati entro e non oltre il 31 dicembre 1993. 2. Entro il 31 dicembre 1996, l'ente ''Poste italianè' è trasformato in società per azioni. A tal fine, entro la medesima data, il Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera in ordine alla proprietà ed al collocamento delle partecipazioni azionarie, favorendone la massima diffusione tra i risparmiatori. Lo schema di delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica è preventivamente inviato alle commissioni parlamentari competenti che esprimono il parere nel termine di giorni trenta". "Art. 2 (Attività dell'Ente). - 1. L'ente ''Poste italianè' svolge le attività e i servizi determinati nello statuto e nel contratto di programma, nonchè, fino all'adozione dei medesimi, le attività ed i servizi esercitati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano attribuite al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le funzioni indicate nell'art. 11. 2. Entro il 31 marzo 1994 l'ente ''Poste italianè' stipula apposite convenzioni, aventi efficacia a partire dal 1 gennaio 1994, con il Ministero del tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti pubblici per le rispettive competenze, al fine di regolare: a) le operazioni afferenti lo svolgimento del servizio di tesoreria, il regime dei flussi sia per quanto attiene al sistema delle riscossioni e dei pagamenti dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato che per quanto riguarda i conti correnti postali e la raccolta del risparmio postale, con distinte modalità che assicurino il rispetto dei flussi e la tempestività delle rilevazioni, fissando le relative remunerazioni, da rapportare sia agli effettivi costi sostenuti dall'ente ''Poste italianè' sia ai prezzi praticati per servizi similari anche in altri Paesi dell'Unione europea. Tali remunerazioni potranno essere riviste annualmente, a richiesta di uno dei contraenti, con apposite convenzioni aggiuntive; b) le modalità di movimentazione, tra le sezioni di tesoreria e gli uffici postali, dei fondi connessi con le anzidette operazioni". "Art. 11 (Attribuzioni del Ministero). - 1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sovraintende ai servizi postali, di bancoposta, di telecomunicazioni: esercita direttamente le funzioni di regolamentazione nonchè i poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo previsti dalla legge: rappresenta il Governo nelle sedi comunitarie e internazionali: analizza e studia, anche con appositi piani di ricerca, sul piano nazionale ed internazionale, le prospettive di evoluzione economica, tecnica e giuridica dei settori delle poste e delle telecomunicazioni; adotta e pubblica le norme tecniche per la omologazione e la utilizzazione degli apparati terminali suscettibili di essere collegati direttamente o indirettamente alle reti di telecomunicazione e rilascia i relativi certificati; omologa le apparecchiature di telecomunicazioni; rilascia le concessioni, le autorizzazioni e le licenze, approvando le relative convenzioni e vigila sul rispetto degli obblighi in esse previsti; definisce le norme tecniche e, in considerazione degli interessi degli utenti, i livelli di qualità dei servizi; predispone i piani di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze e vigila sulla loro applicazione, prestando assistenza tecnica al Garante per la radiodiffusione e l'editoria". - Il testo dell' art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall' art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , e dall' art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , è il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamentò', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali". Note all'art. 1: - Si riporta di seguito il testo dell' art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , sull'autenticazione delle sottoscrizioni: "Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonchè apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma". - L' art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) stabilisce: "La sottoscrizione, in presenza del dipendente addetto, di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, non è soggetta ad autenticazione".

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