Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 2164/1963
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1963, n. 2164
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 2164/1963
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1963, n. 2164
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 , modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1952, n. 1207 , e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzionie superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università, degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 102 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Chirurgia pediatrica, annessa alla Facoltà di medicina e chirurgia. Scuola di specializzazione in Chirurgia pediatrica Art. 1 Art. 103. - La Scuola di specializzazione in Chirurgia pediatrica ha la durata di tre anni ed ha sede presso la clinica chirurgica, il cui professore di ruolo è direttore della Scuola. Art. 104. - L'ammissione alla Scuola si effettua solo in base a concorso per titoli ed esami. Alla Scuola non potranno essere iscritti più di otto allievi per ciascun anno di corso. Art. 105. - Le materie obbligatorie per il conseguimento del diploma sono le seguenti: Primo anno: Clinica chirurgica e terapia chirurgica; Elementi di anestesiologia nell'infanzia; Fisiologia; Patologia generale con particolare riguardo alle anomalie e alle deformità; Elementi di puericultura; Farmacologia con particolare riguardo agli anestetici; Anatomia ed istologia patologica. Secondo anno: Clinica chirurgia terapia chirurgica; Elementi di anestesiologia nell'infanzia; Tecnica degli esami endoscopici; Radiologia; Ortopedia; Clinica pediatrica. Terzo anno: Clinica chirurgica e terapia chirurgica; Elementi di anestesiologia nell'infanzia; Clinica pediatrica. Art. 106. - Gli esami di profitto, che si sostengono in gruppo di materie, sono obbligatori alla fine del secondo e terzo anno. Gli allievi che non superano alla fine del secondo anno i seguenti esami, in gruppo di materie, non possono essere iscritti al terzo anno. 1° gruppo: Fisiologia. - Farmacologia - Puericultura. 2° gruppo: Patologia generale - Anatomia e istologia patologica. 3° gruppo: Radiologia - Ortopedia - Tecnica degli esami endoscopici. Alla fine del terzo anno, per essere ammessi all'esame di diploma, gli allievi debbono aver superato l'esame di profitto nel seguente gruppo di materie: Elementi di anestesiologia nell'infanzia; Clinica pediatrica Clinica chirurgica e terapia chirurgica. Art. 107. - L'insegnamento ha carattere pratico dimostrativo a mezzo di lezioni, colloqui ed esercitazioni sopra casi clinici. L'internato è obbligatorio durante i tre anni di corso e si svolge nella clinica chirurgica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 dicembre 1963 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1964 Atti del Governo, registro n. 180, foglio n. 26. - VILLA
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