Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 2167/1963
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi Messina.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1963, n. 2167
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 2167/1963
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1963, n. 2167
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi Messina.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1090 , modificato con regio decreto 26 ottobre 1940 n. 1905 , e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936 n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 21. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio è aggiunto quello di "Demografia". Art. 49. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Matematica, indirizzo didattico, sono aggiunti quelli di: Geodesia; Geometria differenziale. Art. 50. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Fisica, indirizzo generale, è aggiunto quello di "Geometria differenziale". Dopo l'art. 125 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi del corso di specializzazione in Farmacognosia. Corso di specializzazione in Farmacognosia Art. 1 Art. 126. - Il corso ha sede presso l'Istituto di farmacognosia della Facoltà di farmacia dell'Università ed è disciplinata secondo le norme generali dello statuto relative alle Scuole di specializzazione dell'Università di Messina, e secondo le norme del seguente ordinamento. Art. 127. - Titolo necessario per l'ammissione al corso di specializzazione in Farmacognosia è la laurea in Farmacia. Il corso ha la durata di anni due. Il numero degli iscritti per ciascun anno di corso non sarà superiore a dodici. Art. 128. - Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti: Primo anno: 1) Farmacognosia generale; 2) Chimica farmaceutica applica la 3) Complementi di Farmacologia; 4) Complementi di Botanica farmaceutica; 5) Analisi delle droghe medicinali; 6) Tecnica istologica, e microscopia; 7) Farmacognosia speciale; 8) Farmacoistoria e farmacoetnologia. Secondo anno: 1) Farmacognosia speciale; 2) Biochimica applicata; 3) Complementi di Chimica farmaceutica e tossicologica; 4) Farmacoergasia, (coltivazione, acclimatazione, ibridazione, ecc.); 5) Farmacogeografia, Farmacoemporia e Farmacodiacosmia; 6) Fitoterapia; 7) Dosaggi biologici; 8) Riconoscimento delle droghe vegetali polverate. Gli insegnamenti sono integrati da esercitazioni pratiche. Saranno altresì tenute conferenze su argomenti particolari di Farmacognosia generale e speciale e problemi farmacognostici di attualità. Art. 129. - Gli specializzandi dovranno sostenere un esame sul programma di ciascun insegnamento e per ottenere l'ammissione al secondo anno dovranno avere superato gli esami delle materie annuali del primo anno. Art. 139. - Lo specializzando alla fine dei corsi presenterà una dissertazione scritta preferibilmente di carattere sperimentale, su argomento della specialità che sarà posto in discussione al relativo esame di diploma. A coloro che abbiano superato l'esame di diploma Terrà rilasciato il "Diploma di specializzazione in Farmacognosia". Art. 131. - Le tasse, le soprattasse ed i contributi di laboratorio saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'Università su proposta del Senato accademico, udito il Consiglio della scuola. Art. 137, relativo alla, Scuola di specializzazione in Malattie del rene, sangue e ricambio il secondo, comma è abrogato e sostituito dal seguente: "La Scuola ha la durata di tre anni. Il numero degli iscritti, per ogni anno, non potrà essere superiore a venti". Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 dicembre 1903 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1964 Atti del Governo, registro n. 180, foglio n. 100. - VILLA
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