Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 217/1969

Ampliamento del comprensorio della bonifica di Latina.

Pubblicato: 23/05/1969 In vigore dal: 09/01/1969 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1969, n. 217

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 217/1969 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1969, n. 217 ## Ampliamento del comprensorio della bonifica di Latina. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 10 maggio 1934, registrato alla Corte dei conti, il 12 giugno 1934 al registro n. 12, foglio n. 348, con il quale il Consorzio per la bonifica di Piscinara e il Consorzio n. 5 dell'Agro-Romano sono stati fusi in un solo consorzio con la denominazione di "Consorzio di bonifica Littoria", ora "Consorzio della bonifica di Latina"; Vista la domanda in data 10 settembre 1966 ed i relativi atti allegati presentati dal detto consorzio ed intesi ad ottenere l'ampliamento del proprio perimetro consortile (attualmente di ha. 110.000 circa) mediante la inclusione, di una zona estesa ha. 36.000 circa, ricadenti totalmente nei comuni di Labico, Valmontone, Artena, Colleferro, Segni, Gavignano, Montelanico, Gorga e parzialmente nei comuni di Cori e Velletri; Considerato che con il decreto ministeriale 27 gennaio 1967, n. 4248 è stata disposta la pubblicazione della suindicata domanda e dei relativi allegati; che, a seguito della pubblicazione di tali atti e nei termini prescritti dal decreto ministeriale n. 4248, sono state presentate n. 5 opposizioni e precisamente dai comuni di Segni, Gavignano, Gorga, Cori e dai signori Antonio e Giulia Ricci, Rosa Carucci vedova Ricci, residenti a Cori; che, successivamente, i comuni di Segni, Gavignano e Gorga, hanno ritirato, con atti rispettivamente del 1 giugno 1967, del 29 maggio 1967 e del 30 maggio 1967, le opposizioni presentate; Viste le opposizioni del comune di Cori e dei signori Ricci e Carucci vedova Ricci e le relative controdeduzioni del consorzio; Visti inoltre sugli atti presentati dal consorzio, sulle opposizioni e sulle controdeduzioni: il voto del comitato tecnico provinciale per la bonifica di Latina in data 30 ottobre 1967, n. 10020; il parere dell'ispettorato compartimentale agrario di Roma in data 19 gennaio 1968, n. 10634; il parere del provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio in data 12 febbraio 1968, numero 100237/10; il voto del Consiglio superiore dell'agricoltura in data 18 luglio 1968; Considerato che i motivi di opposizione del comune di Cori, si possono sintetizzare come segue: 1) illegittimità della richiesta del consorzio per non essere stati nominativamente indicati i promotori della iniziativa, e per non essere stati sentiti previamente i comuni interessati e per insufficienza di motivazione a giustifica dell'imposizione di nuovi oneri sui terreni di natura montana; 2) mancanza di nesso tra il territorio del comune, prettamente montano e pedemontano, e il comprensorio di bonifica di natura paludosa; 3) inesistenza di interferenze di problemi idraulici e di analogia di terreni dell'attuale comprensorio con la zona di ampliamento; 4) inesistenza di giusti motivi per aggregare zone già classificate di bonifica montana; 5) finalità precipua del comune è la sua trasformazione in zone turistiche non di competenza del consorzio di bonifica; 6) mancanza di necessità di opere di bonifica per la salubrità della zona; 7) ingiustificato aggravio di nuovi oneri a carico dei proprietari e dello stesso comune; 8) necessità di interventi nel settore forestale e turistico e non del settore di bonifica; che i motivi addotti dai signori Antonio e Giulia Ricci e Rosa Carucci vedova Ricci possono considerarsi identici nella sostanza a quelli precisati ai numeri 1), 2), 3), 4) e 7) del comune di Cori; Ritenuto che su tali motivi sono da formulare rispettivamente nell'ordine le seguenti osservazioni e considerazioni: 1) si lamentano omissioni di adempimenti, ma questi non sono prescritti da alcuna disposizione di legge o di regolamento; 2) e 3) a parte che l'invocato carattere montano o pedemontano del territorio comunale non esclude mancanza di nesso o di interferenze di problemi idraulici, è da tenersi presente che la bonifica si esegue oltre che per conseguire rilevanti vantaggi igienici anche per vantaggi demografici, economici e sociali che sono direttamente pertinenti alla zona di ampliamento, in cui è avvertita la necessità di riorganizzazione e di creazione di infrastrutture; 4) affermazione inconsistente in quanto la zona classificata di bonifica montana non è stata compresa nella richiesta di ampliamento; 5) e 6) le necessità turistiche e la salubrità del territorio non escludono l'utilità della bonifica che, anzi, è pure rivolta a questi fini; 7) la legittimità e la opportunità dell'iniziativa implicano possibili onerosità che però sono largamente compensati dai vantaggi conseguibili; 8) è stato dimostrato che la eccepita necessità di interventi nel settore forestale e turistico non escluda una attività di bonifica connessa, anzi con essa si integra; che, in relazione alle suindicate osservazioni e considerazioni, in ordine ai motivi addotti dai ricorrenti, sono da respingere tutte le opposizioni presentate; che, ai sensi dell'art. 3 del citato regio decreto, il Ministero del tesoro con nota n. 167277 del 18 novembre 1968 e il Ministero dei lavori pubblici con nota numero 1172 del 24 ottobre 1968, hanno espresso il proprio assenso per la classifica della zona di che trattasi in comprensorio di bonifica di seconda categoria; Ritenuto pertanto che ricorrono le condizioni per far luogo alla occorrente classifica; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per i lavori pubblici e con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Per i motivi illustrati nelle premesse sono respinte tutte le opposizioni presentate in sede di pubblicazione degli atti, disposte con il decreto ministeriale 27 gennaio 1967, n. 4248 .

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