Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 219/1955
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1955, n. 219
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 219/1955
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1955, n. 219
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 22 maggio 1939, numero 1166 e modificato con legge 1 giugno 1939, n. 872 ; con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 2056 ; 15 aprile 1942, n. 423 ; 24 ottobre 1942, n. 1847; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1138 e con decreti dei Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 942 ; 21 novembre 1949, n. 1194 ; 13 marzo 1950, n. 283 ; 13 febbraio 1954, n. 750 e 14 settembre 1954, n. 1161 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi da Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di: 15) "Istituzioni di diritto penale". Art. 1 Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto quello di: 17) "Filosofia della scienza". Art. 44. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è aggiunto quello di: 11) "Genetica vegetale". Art. 98. - Dopo la scuola di perfezionamento in farmacia industriale è aggiunta la "Scuola di specializzazione in chirurgia plastica ricostruttiva". Scuola di specializzazione in chirurgia plastica ricostruttica. a) La durata del corso degli studi della scuola di specializzazione in chirurgia plastica ricostruttiva è di tre anni. b) La scuola fa parte integrante dell'Istituto di chimica chirurgica generale e la direzione della scuola è conferita dalla Facoltà secondo le norme generali che regolano la direzione delle scuole di perfezionamento. c) Gli insegnanti della scuola sono nominati dal rettore dell'Università, su proposta del Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, udito il direttore della scuola. d) Durante i tre anni di corso lo specializzando è tenuto a prestare servizio nei reparto al quale viene assegnato ed a frequentare le lezioni e le esercitazioni. e) Gli specializzandi sono assegnati in turni periodici ai reparti di chirurgia plastica istituiti presso il Policlinico universitario, gli Istituti ospedalieri di Milano, l'Istituto mutilati del viso e gli altri eventuali reparti della specialità, secondo le disposizioni del direttore della scuola. f) Durante i tre anni di corso verranno impartiti i seguenti insegnamenti: 1) Fondamenti embriologici, anatomici e fisiologici della chirurgia plastica; 2) Nozioni di patologia generale ed anatomia patologica (processo di guarigione delle ferite, patologia delle cicatrici, infiammazioni, tumori, malformazioni, biologia degli innesti e dei trapianti); 3) Nozioni di oculistica, otorinolaringologia, stomatologia, traumatologia, urologia e dermatologia nei rapporti con la chirurgia plastica; 4) Nozioni di radiodiagnostica e radioterapia; 5) Anatomia chirurgica e medicina operatoria; 6) Tecniche speciali di chirurgia plastica; 7) Tecniche di anestesia e particolari indicazioni; 8) Trattamento pre e post-operatorio; 9) Esercitazioni pratiche cliniche e operatorie. Nel manifesto annuale la Facoltà comunicherà il piano di studi consigliato e la ripartizione degli insegnanti fra i vari anni di corso. Il manifesto annuale indicherà pure il numero massimo di posti disponibili al primo corso e le modalità per l'ammissione alla scuola. g) Al termine di ogni anno accademico, lo specializzando che abbia ottenuto le prescritte attestazioni di frequenza, dovrà, per potersi iscrivere al successivo anno, di corso, superare gli esami in tutte le materie comprese nel piano degli studi. Per essere ammesso all'esame di diploma lo specializzando dovrà aver superato tutti gli esami di profitto previsti dal piano degli studi. h) Per l'ammissione agli esami di profitto e all'esame di diploma, e per la composizione delle relative Commissioni esaminatrici, valgono le norme generali previste dallo statuto per le scuole di perfezionamento della Facoltà di medicina e chirurgia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 gennaio 1955 EINAUDI ERMINI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1955 Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 3. - CARLOMAGNO
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