Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 220/1955
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1955, n. 220
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 220/1955
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1955, n. 220
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con i regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1904 ; 4 maggio 1942, n. 557 ; 5 settembre 1942, n. 1120 e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 612 ; 23 settembre 1949, n. 931 ; 30 ottobre 1949, n. 1059 ; 5 aprile 1950, n. 284 ; 30 ottobre 1950, n. 1277 ; 31 ottobre 1950, n. 1311 ; 18 aprile 1951, numero 934 ; 30 luglio 1951, n. 1304 ; 27 ottobre 1951, numero 1680 ; 19 settembre 1952, n. 4551 ; 25 agosto 1953, n. 1117 ; 26 aprile 1954, n. 738 ; 30 giugno 1954, n. 753 ; 31 luglio 1954, n. 865 ; 24 agosto 1954, n. 987 e 14 settembre 1954, n. 1056 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuito formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 119 (già 99) relativo al corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto all'ultimo comma quanto segue: "Gli esami del 1° e 2° anno sono da considerarsi propedeutici rispetto a quelli del 3° e 4° anno, solo ai fini della successione degli stessi". Art. 123 (già 103) relativo al corso di laurea in scienze geologiche è aggiunto all'ultimo comma quanto segue: "Gli esami del 1° e 2° anno sono da considerarsi propedeutici rispetto a quelli del 3° e 4° anno, solo ai fini della successione degli stessi". Art. 135 (già 107). - Agli insegnamenti complementari comuni a tutte le Sezioni è aggiunto quello di 20) "Tecnica delle fondazioni e costruzioni in terra". Dopo l'attuale art. 225, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della "Scuola di specializzazione in fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici" con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di specializzazione in fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici Art. 226. - È istituita presso la Facoltà di medicina veterinaria la scuola di specializzazione in fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici, la quale ha lo scopo di approfondire ed aggiornare le conoscenze di fisiologia e di patologia dell'apparato genitale femminile e maschile, in relazione all'ostetricia, alla sterilità ed alla fecondazione artificiale. Art. 227. - Alla scuola di specializzazione in fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici, della durata di due anni, sono ammessi soli i laureati in medicina veterinaria, e ad essi si richiede la frequenza obbligatoria a tutti gli insegnamenti teorici ed alle esercitazioni pratiche. Art. 228. - Le materie d'insegnamento sono: 1° anno: 1) Anatomia e fisiologia dell'apparato genitale maschile e femminile; 2) Fisiopatologia ostetrica; 3) Zootecnia generale con particolare riferimento ai problemi della genetica; 4) Patologia e anatomia patologica dell'apparato genitale maschile e femminile; 5) Esercitazioni ostetrico-ginecologiche. 2° anno: 1) Clinica e terapia ostetrica; 2) Diagnostica e terapia ginecologica ed esercitazioni di laboratorio; 3) Basi scientifiche e tecnica della fecondazione artificiale; 4) Zootecnia speciale e igiene zootecnica; 5) Malattie infettive in diretta attinenza degli apparati genitali maschili e femminile. In parallelo agli insegnamenti della scuola, durante il corso, saranno svolte conferenze anche da parte di docenti di riconosciuta competenza nella specialità. Art. 229. - Gli insegnamenti teorici e le esercitazioni pratiche verranno svolte dai professori presso la Facoltà ed eventualmente presso centri viciniori di cura della sterilità bovina e di fecondazione artificiale. Art. 230. - Alla fine del primo e secondo anno i candidati dovranno sostenere un esame teorico e pratico sui programmi svolti. Per accedere al secondo anna della scuola di specializzazione, lo specializzando dovrà avere superato gli esami del primo anno. Superato gli esami dei singoli insegnamenti, gli iscritti dovranno sostenere innanzi ad una Commissione formata da sette membri, scelti fra gli insegnanti della scuola, una prova pratica completata da interrogazioni orali che i candidati dovranno superare ai fini del conseguimento del diploma, il quale darà diritto alla qualifica di specialista, a norma dell' art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 . Art. 231. - Il direttore della scuola sarà il professore titolare dell'insegnamento dell'ostetricia e ginecologia veterinaria. Gli insegnanti della scuola saranno proposti dal direttore e le proposte approvate dal Consiglio di Facoltà. Art. 232. - Il Consiglio della scuola sarà composto dai professori chiamati a svolgere gli insegnamenti prescritti. Art. 233. - I programmi degli insegnamenti dovranno essere approvati dal Consiglio di Facoltà; l'inizio e il termine del corso, l'orario, la sede delle lezioni, delle esercitazioni pratiche relative, nonchè la data delle prove di esami di profitto e di diploma verranno stabilite dallo stesso Consiglio di Facoltà. Art. 234. - Il numero massimo e minimo di partecipanti al corso sarà stabilito di anno in anno; se sia inferiore al minimo stabilito, il Consiglio della Facoltà deciderà insindacabilmente sull'opportunità di tenere il corso. Nel caso che il numero delle domande superi il massimo stabilito, il Consiglio si riserva, di scegliere, con giudizio insindacabile, i nominativi dei partecipanti al corso. Art. 235. - Gli iscritti sono tenuti al pagamento delle tasse e soprattasse stabilite per legge per gli studenti del corso di laurea in medicina veterinaria. L'ammontare dei contributi viene stabilito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udite la Facoltà e scuola. La tassa di diploma è fissata nella misura di L. 6000, ai sensi dell' art. 7 della legge 18 dicembre 1951, numero 1551 . L'art. 283 (gia 227) relativo alla scuola di perfezionamento in malattie infettive è sostituito dal seguente: Ordinamento degli studi: 1° anno: Batteriologia ed immunologia; Parassitologia; Semeiotica; Elementi di chimica clinica; Elementi di anatomia patologica; Elementi di radiognostica nelle malattie infettive. 2° anno: Igiene e profilassi; Diagnostica di laboratorio (compreso le malattie da virus e da rickettsie); Fondamenti di patologia delle malattie da virus; Propedeutica clinica delle malattie infettive; Terapia generale e speciale delle malattie infettive; Clinica delle malattie infettive. 3° anno: Clinica delle malattie infettive; Le malattie infettive in pediatria; Le malattie infettive in otorinolaringoiatria; Le malattie infettive in dermatologia; Le malattie infettive in neuropatologia. Durante il secondo ed il terzo corso gli specializzandi presteranno, in gruppi per periodi di tre mesi, servizio presso l'Ospedale Cotugno. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare, Dato a Napoli, addì 16 febbraio 1955 EINAUDI ERMINI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1955 Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 7. - CARLOMAGNO
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