Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 2232/1952
Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' della Societa' Anonima Vendite ed Acquisti Immobiliari e Mobiliari (S.A.V.A.M.I.), con sede in Napoli, in comune di Castellaneta (Taranto).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2232
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 2232/1952
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2232
## Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione
e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale
per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' della Societa'
Anonima Vendite ed Acquisti Immobiliari e Mobiliari (S.A.V.A.M.I.),
con sede in Napoli, in comune di Castellaneta (Taranto).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo , ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206 ; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti della Società Anonima Vendita ed Acquisti Immobiliari e Mobiliari (S.A.V.A.M.I.), con sede in Napoli, per i terreni ricadenti nel comune di Castellaneta (provincia di Taranto); Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell' art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , per poter conservare una parte de terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione; Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Considerato inoltre che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell' art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951 , la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell' art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata; Udito il parere, in data 17 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 231 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: Art. 1 È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti della Società: Anonima Vendita ed Acquisti Immobiliari e Mobiliari (S.A.V.A.M.I.), con sede in Napoli, per i terreni ricadenti nel comune di Castellaneta (provincia di Taranto), della superficie di ettari 163.15.59, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.
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