Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 224/1959

Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale autonomo delle case popolari per le vittime civili di guerra, con sede in Roma.

Pubblicato: 05/05/1959 In vigore dal: 19/01/1959 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1959, n. 224

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 224/1959 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1959, n. 224 ## Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale autonomo delle case popolari per le vittime civili di guerra, con sede in Roma. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, numero 1165 ; Vista la domanda in data 27 marzo 1957, con la quale il presidente della Associazione nazionale vittime civili di guerra, con sede in Roma, ha chiesto il riconoscimento della personalità, giuridica dell'Istituto nazionale autonomo delle case popolari per le vittime civili di guerra, istituito ad iniziativa dell'Associazione medesima, in attuazione dei suoi fini statutari ed in conformità della vigente legislazione sulla edilizia popolare ed economica e sotto la vigilanza del Ministero dei lavori pubblici, avente per scopo, tra l'altro, di costruire ed acquistare case popolari ed economiche da vendere e dare in locazione, anche con patto di futura vendita, ai mutilati ed invalidi civili, ai congiunti dei caduti civili e di guerra, ai loro familiari e, in caso di eccedenza o disponibilità, ad altre benemerite categorie da determinarsi dal Consiglio di amministrazione; Visto lo statuto predisposto dal Consiglio nazionale della Associazione vittime civili di guerra ed approvato dal Consiglio stesso nella riunione del 25 febbraio 1957; Sentito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza del 9 luglio 158; Ritenuta l'opportunità di provvedere alla rettifica dell'art. 4, relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione, dell'art. 17, ai sensi dell' art. 3 del regio decreto 24 ottobre 1942, n. 1562 , e dell'art. 19 in conformità degli articoli 1 e 2 del regio decreto 16 gennaio 1941, n. 71 ; Viste le deliberazioni del Consiglio nazionale della Associazione nazionale vittime civili di guerra e del presidente dell'Associazione medesima, rispettivamente in data 27 agosto e 14 novembre 1958; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: È riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto nazionale autonomo delle case popolari per le vittime civili di guerra, con sede in Roma, ed è approvato il relativo statuto composto di 19 articoli, vistato dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 gennaio 1959 GRONCHI TOGNI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1959 Atti del Governo, registro n. 118, foglio n. 96. - VILLA

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