Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 229/1966
Revoca delle dichiarazioni di zone di endemia malarica per i Comuni della provincia di Ferrara per i quali le dichiarazioni stesse risultano ancora in vigore.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1966, n. 229
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 229/1966
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1966, n. 229
## Revoca delle dichiarazioni di zone di endemia malarica per i Comuni
della provincia di Ferrara per i quali le dichiarazioni stesse
risultano ancora in vigore.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la nota n. 1435 del 9 giugno 1965, con la quale il medico provinciale di Ferrara ha richiesto la revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per tutti i Comuni di quella Provincia per i quali i decreti. risultano ancora operanti e, precisamente: Codigoro, Comacchio, Lagosanto, Mesola, Ostellato, i cui territori sono stati dichiarati ad endemia malarica con regio decreto 8 marzo 1903, n. 201 ; Portomaggiore, con il regio decreto 28 gennaio 1904, n. 29 , e Argenta con regio decreto 18 gennaio 1906, n. 50 ; Visto il parere espresso dal Consiglio provinciale di sanità di Ferrara nella seduta del 19 maggio 1965; Visti i regi decreti 8 marzo 1903, n. 201 ; 28 gennaio 1904, n. 29 e 18 gennaio 1906, n. 50 , con i quali sono state stabilite le zone malariche dei suddetti Comuni; Visto l' art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93 ; Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 ; Sulla proposta del Ministro per la sanità; Decreta: Le dichiarazioni di zone di endemia malarica per i comuni di: Codigoro, Comacchio, Lagosanto, Mesola, Ostellato, contenute nel regio decreto 8 marzo 1903, n. 201 ; Portomaggiore contenuta nel regio decreto 28 gennaio 1904, n. 29 e Argenta contenuta nel regio decreto 11 gennaio 1906, n. 50 , sono revocate. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 marzo 1966 SARAGAT MARIOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1966 Atti del Governo, registro n. 202, foglio, n. 166. - VILLA
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