Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 229/1969

Ripartizione di sedici nuovi posti di professore universitario di ruolo istituiti con la legge 24 febbraio 1967 n. 62 per l'anno accademico 1968-69.

Pubblicato: 24/05/1969 In vigore dal: 28/03/1969 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1969, n. 229

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 229/1969 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1969, n. 229 ## Ripartizione di sedici nuovi posti di professore universitario di ruolo istituiti con la legge 24 febbraio 1967 n. 62 per l'anno accademico 1968-69. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all'art. 1 istituisce per l'anno accademico 1968-69, duecentoquaranta posti di professore universitario di ruolo, sedici dei quali (pari al 10 per cento della parte restante dopo le prime detrazioni) riservati per l'assegnazione alle facoltà e scuole che richiedano, ai sensi dell'art. 6 della legge medesima, l'apertura del concorso per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni; Vedute le motivate deliberazioni con le quali le facoltà, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 6 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62 , hanno proposto l'apertura dei concorsi per coprire cattedre relative ad insegnamenti impartiti continuativamente per incarico da almeno nove anni ed hanno chiesto l'assegnazione dei posti riservati a tale scopo; Sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione sulla effettiva rilevanza scientifica e didattica degli insegnamenti proposti; Ravvisata la necessità di procedere alla ripartizione dei posti riservati, per l'anno accademico 1968-69, per l'apertura dei concorsi per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni, in modo che possa farsi luogo al relativo bando entro il termine del 31 marzo 1969, ai sensi dello art. 1 della legge 18 dicembre 1952, n. 2754 ; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Per l'anno accademico 1968-69, sono così ripartiti, tra le facoltà universitarie di cui appresso, i sedici posti di professore universitario di ruolo istituiti e riservati, con effetto dall'anno accademico medesimo, per discipline impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni e per le quali, su richiesta delle facoltà interessate, verrà disposta l'apertura del concorso ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 : Numero dei posti FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE Università di Firenze - per diritto parlamentare . . . . . . . . 1 FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO Università di Cagliari - per matematica generale . . . . . . . . 1 FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA Università di Bologna - per sanscrito. . . . . . . . . . . . . . 1 Università di Pisa - per filologia greca e latina. . . . . . . . 1 Istituto universitario orientale di Napoli - per etnologia (già etnografia dell'Asia e dell'Africa) . . . . . . . 1 FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA Università di Cagliari - per fisica. . . . . . . . . . . . . . . 1 Università di Siena - per psicologia . . . . . . . . . . . . . . 1 FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI Università di Messina - per idrobiologia e pescicoltura. . . . . 1 Università di Bologna - per biologia generale. . . . . . . . . . 1 Università di Cagliari - per misure elettriche . . . . . . . . . 1 Università di Palermo - per matematiche complementari. . . . . . 1 Università di Torino - per teoria dei campi. . . . . . . . . . . 1 FACOLTÀ DI INGEGNERIA Università di Napoli - per ingegneria sanitaria. . . . . . . . . 1 Politecnico di Torino - per litologia e geologia applicata. . . . 1 FACOLTÀ DI ARCHITETTURA Università di Firenze - per progettazione artistica per l'industria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA Università di Milano - per radiologia. . . . . . . . . . . . . . 1 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 marzo 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1969 Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 177. - GRECO

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