Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 2309/1963

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attivita' elettriche esercitate dall'impresa "Padri Carmelitani Scalzi".

Pubblicato: 12/03/1964 In vigore dal: 12/12/1963 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1963, n. 2309

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 2309/1963 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1963, n. 2309 ## Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attivita' elettriche esercitate dall'impresa "Padri Carmelitani Scalzi". IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e trasferimento o ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica. 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138 , contenente norme relative a gli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL Visto l' art. 76 della Costituzione Visto l' art. 87, quinto comma della Costituzione ; Ritenuto che l'impresa, "Padri Carmelitani Scalzi", con sede in Marazze frazione Deserto n. 5 (Savona), rientra tra le imprese previste dall' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 4 febbraio 1963, n. 36 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta: Art. 1 Ai sensi del art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643 , sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, i complessi dei beni organizzati destinati alle attività di distribuzione dell'energia elettrica esercitate nel comune di Varazze (Savona) dalla impresa, "Padri Carmelitani Scalzi", con sede in Varazze frazione Deserto n. 5 (Savona). Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui il precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

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